Come noto molti lavoratori si chiedono gli ultimi anni di lavoro a stipendio ridotto possano e in che misura svalutare l'importo della pensione futura. E' una questione che ci portiamo dietro dal passato allorchè con il sistema retributivo la misura della pensione veniva determinata in funzione degli stipendi percepiti negli ultimi cinque o dieci anni a seconda dei casi prima della decorrenza della pensione. Così che una riduzione degli stipendi o della retribuzione pensionabile prima dell'accesso alla pensione, magari determinata da eventi figurativi come la disoccupazione, un'integrazione salariale, o la prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS o ancora un cambio di lavoro, avrebbe determinato un effetto negativo sull'importo da liquidare.
Che il tema era delicato lo si avvertì sin da subito dato che il legislatore nel codificare le regole del sistema retributivo con la legge 297/1982 e con il Dlgs 503/1992 non ebbe a preoccuparsi lasciando la materia interamente in mano alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. I giudici sin dalla fine degli anni '80 furono chiamati più volte a valutare la conformità di questo meccanismo precisando i limiti a tutela della pensione del lavoratore.
Le regole attualmente fissate dalla giurisprudenza costituzionale sono orientate ormai nel senso che l'eventuale contribuzione riferita ad anzianità successive alla maturazione del diritto a pensione possono essere sterilizzate su richiesta del lavoratore all'Inps se determinano un detrimento nella misura della pensione. In altre parole una volta raggiunto il requisito contributivo minimo per accedere alla pensione di vecchiaia o alla pensione di anzianita' (ora pensione anticipata) l'eventuale ulteriore contribuzione accreditata può essere neutralizzata, su richiesta dell'assicurato, ove il suo conteggio produca un nocumento sulla quota retributiva della pensione.
Le principali casistiche
La predetta facoltà è stata riconosciuta in particolare entro il limite massimo delle ultime 260 settimane contributive nel caso di rioccupazione del lavoratore a retribuzione inferiore (Corte Cost. 264/1994, Circ Inps 133/1997; Messaggio inps 12002/2006) o nel caso di disoccupazione indennizzata (Corte Cost. 82/2017; Messaggio Inps 883/2022), nel caso di periodi figurativi di integrazione salariale (Corte Cost. 388/1995; Circ Inps 158/1996) nonchè nei casi di contribuzione volontaria (Corte Cost. 432/1999; Circ Inps 127/2000). La predetta facoltà, valida per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato, nel caso di pensione di anzianita' può essere esercitata, peraltro, anche al compimento dell'età pensionabile da parte degli interessati (Corte Cost. 428/1992; Circ Inps 155/1993).
Recentemente la Corte Costituzionale ha pure esteso il principio ai lavoratori iscritti presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) (Corte Cost. 173/2018). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, negato la possibilità di applicare il principio alla pensione indiretta nonché la possibilità di estendere la neutralizzazione per periodi temporali eccedenti i cinque anni.
In forza di questo principio, ad esempio, un lavoratore che va in pensione di vecchiaia con 67 anni e 25 anni di contributi di cui gli ultimi 2 anni con retribuzioni più basse causate dal cambio dell'attività lavorativa dipendente (es. per una collaborazione domestica) può chiedere che la parte retributiva della pensione venga calcolata senza tener conto degli ultimi due anni di contributi ove l'importo così sia più favorevole. Attenzione ad un fattore però. Se il periodo per il quale si chiede lo scomputo è necessario per l'acquisizione del diritto alla pensione la neutralizzazione non può operare. Ad esempio se il lavoratore andasse in pensione di vecchiaia con 66 anni e 20 anni di contributi di cui gli ultimi due derivanti da retribuzioni ridotte lo scomputo non può aver luogo essendo tale contribuzione necessaria a far maturare il diritto a pensione. La sterilizzazione, inoltre, ha effetto solo sulle quote di pensione soggette al sistema retributivo; non opera sulla parte contributiva della pensione non potendo questa quota risultare danneggiata dal predetto meccanismo.
Appare utile ricordare che un sistema particolare di neutralizzazione è stato previsto appositamente dal legislatore con riferimento ai periodi di disoccupazione Naspi per bilanciare la recente introduzione di un tetto alla retribuzione figurativa pensionabile ad opera del Dlgs 22/2015.