Come noto il servizio militare è un periodo contributivo che può essere fatto valere a domanda ai fini pensionistici sia dai lavoratori dipendenti che autonomi. Il periodo utile sia ai fini della determinazione del diritto che della misura della pensione può essere accreditato gratuitamente sul conto assicurativo e, pertanto per molti assicurati si tratta di un vantaggio importante perchè consente di far crescere sia l'importo della pensione che, eventualmente, anticipare l'uscita. Ci sono tuttavia dei casi, soprattutto per i lavoratori meno anziani, in cui l'accredito del periodo può produrre un effetto negativo. Ed è bene quindi prestarvi la massima attenzione prima di effettuare la scelta.
Si tratta di quei lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e che, pertanto, ricadono nel sistema contributivo puro. Nei loro confronti, cioè, la pensione si calcola interamente con le regole del sistema contributivo di cui alla legge 335/1995 con alcuni vantaggi anche sulla data di pensionamento. I contributivi puri, infatti, a differenza dei lavoratori nel sistema misto possono profittare anche di un'uscita a 64 anni di età unitamente a 20 anni di contribuzione effettiva (a condizione che l'importo della pensione alla decorrenza non risulti inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale) e dell'uscita a 71 anni di età unitamente a cinque anni di contribuzione effettiva. Questi due canali di pensionamento si aggiungono ai canali tradizionali previsti dalla Riforma Fornero e cioè la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) oppure alla pensione di vecchiaia con 67 anni e 20 di contributi, previsti con riferimento ai lavoratori nel sistema misto. Dunque possono per alcuni risultare preziosi per determinare un anticipo nel conseguimento della pensione.
Ebbene se l'assicurato procedesse alla richiesta di accreditare sulla propria posizione il periodo di servizio militare svolto prima del 1996 la sua pensione risulterà non più calcolata con le regole del sistema contributivo ma con quelle del sistema misto ottenendo anzianità contributiva antecedente al 1996. Il passaggio dal sistema contributivo a quello misto però determinerebbe inoltre non solo l'impossibilità di pensionarsi con i criteri più favorevoli previsti per i contributivi puri sopra descritti (nei confronti dei quali la Riforma Fornero ha concesso maggiore flessibilità) ma anche la disapplicazione del massimale contributivo anch'esso previsto solo con riferimento ai contributivi puri. Dunque con esborsi superiori per coloro che vantano retribuzioni particolarmente brillanti.
Si noti, peraltro, che nel caso di specie l'assicurato non potrebbe neanche chiedere la rinuncia all'accredito circostanza generalmente possibile per tutti gli eventi figurativi accreditabili a domanda. Secondo l'Inps, infatti, in questo caso, il servizio militare sarebbe stato virtualmente utilizzato per la determinazione delle regole di calcolo della pensione (Circ. Inps 11/2013; Messaggio Inps 4987/2017) e, pertanto, sussisterebbe un motivo ostativo insuperabile ai fini della sua rimozione. Particolare attenzione, peraltro, deve essere posta dai dipendenti pubblici iscritti alla Cassa Stato posto che nei loro confronti la valutazione del periodo di servizio militare viene effettuata d'ufficio (Art. 145 Dpr 1092/1973).