Stop alle sanzioni civili fino all’anno d’imposta 2011 per il mancato versamento dei contributi presso la gestione separata dell’Inps dei professionisti iscritti ad ordini e collegi. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 107/2022 pubblicata oggi con cui l’ente recepisce l’orientamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 104 del 22 Aprile 2022).
Nei loro confronti va, infatti, tutelato il principio del «legittimo affidamento» circa l’insussistenza dell’obbligo di contribuzione avvalorato dall’orientamento della giurisprudenza dell’epoca poi ribaltato con la norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 18, co. 2 del dl n. 98/2011.
La questione
Con norma di interpretazione autentica (art. 18, co. 2 del dl n. 98/2011 convertito con legge n. 111/2011) il legislatore – ribaltando il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità – ha affermato l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps (anche) dei professionisti la cui attività risulta regolata dall’iscrizione ad albi e/o collegi ove – per previsione regolamentare – non versino il contributo soggettivo presso la rispettiva cassa professionale. In effetti il possesso di un reddito professionale inferiore ad una certa soglia o lo svolgimento di un’attività lavorativa subordinata, a seconda dell’autonomia regolamentare, consente ai professionisti di versare alla Cassa professionale solo il contributo «integrativo» e non quello «soggettivo», l’unico che garantisce la copertura contributiva utile dal punto di vista previdenziale.
L’intervento, in sostanza, ha posto fine alla scappatoia che consentiva di dribblare gli obblighi previdenziali sui redditi conseguiti dall’attività professionale. Ne è scaturito un lungo contenzioso legale che si risolto definitivamente solo agli inizi di quest’anno con la pronuncia della Consulta n. 104 del 22 Aprile 2022.
In tale sede la Corte ha confermato la bontà dell’intervento del legislatore del 2011 dichiarando che non ha introdotto elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale ma, al contrario, ha assunto una «funzione di chiusura del sistema ponendosi in posizione di complementarietà (e non di alternatività) rispetto alla disciplina della cassa previdenziale professionale e non ha inciso sulla graduazione degli obblighi previdenziali del professionista». In tal senso, pertanto, la gestione separata ha una funzione elastica, complementare, in dipendenza della concreta potestà regolamentare delle casse professionali.
All’esito della sentenza n. 104/2022, pertanto, l’Inps riafferma le istruzioni già diffuse con la Circolare n. 99/2011 che hanno portato alla cd. «Operazione Poseidone» volta a recuperare le omissioni contributive (e le sanzioni) dei professionisti che si erano comportati in modo difforme.
Niente Sanzioni sino al 2011
La predetta sentenza n. 104 ha, tuttavia, censurato l’intervento del legislatore del 2011 per non aver esonerato i professionisti dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione alla gestione separata per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Secondo la Consulta, infatti, è stato violato il principio del legittimo affidamento frutto del precedente orientamento della giurisprudenza di Cassazione favorevole ai professionisti.
Di conseguenza l’Inps spiega che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza devono da un lato versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata ma sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. Cioè sino all’anno di imposta 2011.
L’Inps aggiunge che l’esclusione delle sanzioni civili avverrà d’ufficio, senza necessità di presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati.
Documenti: Circolare Inps 107/2022