La dote servirà, in particolare, per finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (commercianti, artigiani, coltivatori diretti, professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps) e dai professionisti iscritti alle altre forme previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato, di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. L'esonero riguarderà solo i soggetti più colpiti dagli effetti economici della crisi pandemica in corso individuati in coloro che abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento. Il beneficio è esteso anche ai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori sanitari assunti per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza. Come noto le misure di contrasto al covid-19 hanno previsto sino ad oggi solo una sospensione dal versamento dei contributi (con rinvio del pagamento ad una data successiva) ma non si era mai arrivati ad un vero e proprio esonero contributivo.
Attuazione rinviata
L'attuazione della misura è demandata ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del ddl di bilancio (quindi entro il 2 marzo 2021). I citati provvedimenti dovranno fissare, in particolare i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione, nonché della quota di risorse da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. E' previsto, inoltre, un monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa affidato agli enti previdenziali: qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, gli enti previdenziali in questione non potranno adottare altri provvedimenti concessori.