L'esonero Contributivo
Come noto l'articolo 1, co. 344 della legge 232/2016 ha introdotto un meccanismo per incentivare la nascita di nuove attività agricole autonome (imprenditori agricoli e coltivatori diretti) entro la fine del 2017. La norma ha recato da quest'anno, l'esonero dal versamento dell'aliquota contributiva IVS presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a carico di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni (da valutarsi alla data di inizio dell'attività in parola), con riferimento alle nuove iscrizioni alla previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
L'esonero è riconosciuto in forma integrale (100% del contributo IVS e della quota addizionale della legge 160/1975) per i primi tre anni, per ridursi nel limite del 66 per cento il quarto anno e nel limite del 50 per cento il quinto anno. Dal sesto anno la contribuzione sarà dovuta in misura piena. La novella non ha risvolti negativi sulla pensione dato che resta invariata l'aliquota di computo per la determinazione della misura dell'assegno pensionistico.
Esonero anche per gli ex collaboratori
Nella Circolare 85/2017 l'Inps aveva precisato che l'esonero può essere attivato, tra l'altro, a condizione che il nucleo del coltivatore diretto che richiede l’ammissione all’incentivo non fosse composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti. Ciò in quanto il requisito della nuova iscrizione nella previdenza agricola è correlata alla esplicita finalità della norma, che è quella di promuovere nuove forme di imprenditoria in agricoltura. L'indicazione aveva però finito per chiudere le porte all'incentivo alle attività che costituivano derivazione di un'attività preesistente.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con il parere n. 6811 del 3 ottobre 2017, ha tuttavia ampliato la portata della disposizione indicando che “non rileva, ai fini civilistici e ai fini della norma citata (art. 1, commi 344 e 345, legge 11/2/2016), la circostanza che antecedentemente i medesimi soggetti siano già stati iscritti in qualità di semplici collaboratori componenti di un nucleo preesistente”.
In esito a tale parere l'Inps chiarisce che tale condizione, per la quale il nucleo non debba essere composto dai medesimi soggetti, è da intendersi soddisfatta, ai fini della concessione dell’esonero contributivo, con la sola positiva verifica del requisito della mancata precedente iscrizione esclusivamente per il c.d. capo nucleo coltivatore diretto.
Esonero anche per le attività agricole innovative
L'Inps precisa, inoltre, che si è in presenza di nuova forma imprenditoriale agricola anche quando il cambiamento ricade sulla coltivazione dei fondi, sulla silvicoltura, sull’allevamento del bestiame e attività connesse, stante la definizione dell’imprenditore di cui all’art. 2135 c.c. Pertanto il requisito per l’applicazione dell’esonero contributivo sussiste in tutti i casi in cui alla nuova iscrizione del coltivatore o IAP con età inferiore ai quaranta anni sia riconducibile un’innovazione nell’oggetto dell’impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente.
Documenti: Circolare Inps 85/2017; Circolare Inps 164/2017