Pensioni, no al lavoro sino a 70 anni senza il consenso del datore di lavoro

Federico Pica Sabato, 05 Settembre 2015
Lo precisa la sentenza della Corte di Cassazione numero 17589 dello scorso 4 settembre. L'incentivazione alla prosecuzione del rapporto di lavoro sino a 70 anni è possibile solo in presenza di un accordo con l'azienda.
Non si può andare in pensione a 70 anni in assenza di uno specifico accordo con il datore di lavoro. Lo prevede la sentenza 17589/2015, pubblicata il 4 settembre dalla Cassazione, con cui le sezioni unite civili risolvono una questione finora molto controversa scaturita dall'articolo 24, comma 4 del decreto legge 201/2011 (cd. Legge Fornero). La norma incriminata incentiva infatti i lavoratori a rimanere sul posto di lavoro oltre il compimento dell'età pensionabile sino ai 70 anni al fine di agguantare una pensione piu' succulenta. Ma sino a ieri non risultava chiaro se per attivare la prosecuzione, fosse o meno necessario il consenso del datore di lavoro configurandosi, in tale caso, un diritto potestativo del lavoratore a prescindere dalla volontà dell'azienda.

Secondo i giudici i lavoratori dipendenti iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria (Ago) e alla gestione separata non hanno alcun diritto potestativo a posticipare il collocamento a riposo a 70 anni: il richiamo del legislatore ai «limiti ordinamentali» vuol dire che «l'incentivazione» al prolungamento del rapporto non deve entrare in contrasto con le disposizioni che regolano gli specifici comparti e/o le esigenze organizzative del datore di lavoro. Pertanto per il lavoratore non c'è alcun automatismo in quanto la norma del Salva Italia prefigura solo la formulazione di condi­zioni previdenziali che costituiscano un incentivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro per un lasso di tempo che può estendersi fino a settant'anni. E in ogni caso soltanto se le parti stabiliscono in modo consensuale la prosecuzione del rapporto sulla base di una reciproca convenienza.

La norma, precisano i giudici, offre solo la “possibilità che, grazie all’operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni, si creino le condizioni per consentire ai lavoratori interessati la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti dalla disciplina del settore”, ma sempreché vi sia una concorde valutazione delle parti (datore di lavoro e dipendente) “sulla base di una reciproca valutazione di interessi”. GamsinLa sentenza - scaturita dal licenziamento di un giornalista - si pronuncia anche sull’Inpgi, l’istituto di previdenza dei giornalisti, che ha natura privata, essendo ricompreso nell’elenco degli enti privatizzati con il Dlgs 509/1994, anche se l’istituto «ha sempre gestito e continua a gestire una forma sostitutiva dell’Ago», l'assicurazione generale obbligatoria coperta dall’Inps. Per le Sezioni unite, i giornalisti, obbligatoriamente iscritti all’Inpgi, non sono dunque ricompresi tra i lavoratori destinatari della possibilità (rimessa, come visto, a un accordo tra le parti) di continuare a lavorare fino a 70 anni. Questa chance è prevista solo per gli iscritti alla previdenza pubblica, gestita dall’Inps.  

Dal perimetro della sentenza restano fuori anche i dipendenti pubblici per i quali l'incentivazione offerta dal Salva Italia già era inattiva dal Decreto D'Alia del 2013. Nel decreto in parola si era precisato che i limiti di permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni - cioè 65 anni almeno nelle generalità delle pubbliche amministrazioni - possono essere superati solo per far acquisire il diritto a pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi) e mai per raggiungere l'età dei 70 anni. Con queste ultime precisazioni, pertanto, la possibilità di rimanere in servizio sino ai 70 anni viene, sostanzialmente, fortemente compressa. 

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