Obblighi in chiaro per i percettori del reddito di cittadinanza. La circolare Anpal numero 3/2019, d'intesa con il ministero del lavoro, fissa le istruzioni sulla fase 2 del Rdc, relative agli aspetti procedurali per l'inserimento lavorativo o l'inclusione sociale dei beneficiari, il cui percorso è avviato dei centri d'impiego. E le cause di dispensa o di esonero dagli obblighi.
La fase 2 del Rdc
L’erogazione del reddito di cittadinanza (RdC) è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Dopo la domanda di RdC, pertanto, il richiedente viene convocato dal Centro per l'Impiego per procedere alla profilazione del beneficiario concludendo o con la stipula del patto per il lavoro o con l'invio ai servizi sociali comunali (nel caso ravvisi nel nucleo familiare la presenza di particolari criticità che rendano difficoltoso l'avvio di un percorso d'inserimento al lavoro).
Obbligati, esclusi ed esonerati
Al percorso di avviamento lavorativo o di reinserimento sociale sono tenuti tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi. Riguardo ai soggetti non occupati, l'Anpal precisa che i lavoratori che conservano lo stato di disoccupati perché svolgono attività dipendente o autonoma con reddito non superiore, rispettivamente, a 8.145 e 4.800 euro, non sono esclusi dall'obbligo, ma possono essere esonerati su specifica richiesta. L'esonero, peraltro, precisa l'Anpal può essere chiesto anche dai componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE; da coloro che frequentano corsi di formazione e per le ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997.
Nel concetto di «regolare corso di studi», l'Anpal precisa che possono essere incluse le casistiche seguenti:
- l’iscrizione e regolare frequenza ad una scuola secondaria superiore di secondo grado (licei, Istituti tecnici, Istituti professionali, Istituti d'arte, Istituti magistrali);
- l’iscrizione e regolare frequenza ad un corso di istruzione e formazione professionale o istruzione e formazione tecnica superiore (IeFP, IFTS);
- l’iscrizione ad un corso istruzione terziaria (laurea, ITS);
- l’iscrizione ad un corso di specializzazione o di dottorato.
Con riferimento agli iscritti a un corso di laurea, di specializzazione o dottorato, possono essere considerati regolari gli studenti iscritti da un numero di anni pari o inferiore alla durata normale del corso di studi, aumentata di un anno (fuori corso).
Per legge, inoltre, sono esclusi dagli obblighi:
- i beneficiari della pensione di cittadinanza;
- i titolari di pensione diretta;
- le persone di età pari o superiore a 65 anni, a prescindere dalla fruizione di un trattamento pensionistico;
- le persone con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68
Patto per il lavoro
L'Anpal rende noto che al patto per il lavoro devono essere avviati in prima battuta i componenti dei nuclei familiari beneficiari con età inferiore o pari a 29 anni; i componenti (di età superiore a 29 anni) privi di occupazione da non più di due anni; i componenti dei nuclei familiari convocati dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni, per i quali, in esito alla valutazione preliminare dai medesimi svolta, siano risultati bisogni prevalentemente connessi alla situazione lavorativa; i componenti dei nuclei familiari tenuti a rendere la DID.
Il Documento ricorda che la stipula del patto per il lavoro è fonte di specifici obblighi per gli interessati tra cui la ricerca attiva di offerte di lavoro (come, ad esempio, la registrazione sull’apposita piattaforma digitale dell'Anpal per l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, la verifica della presenza di nuove offerte di lavoro secondo un diario di attività da seguire settimanalmente); l'accettazione di essere avviato alle attività individuate nel patto per il lavoro del lavoro (attività formative o di riqualificazione professionale) e, naturalmente, l'accettazione di offerte di lavoro "congrue".
Offerta di lavoro
La disciplina prevede la decadenza dal Rdc, tra l'altro, nel caso in cui il beneficiario tenuto alla stipula del patto per il lavoro non accetti almeno una di tre offerte di lavoro congrue segnalate dal servizio per l'impiego (in caso di rinnovo del Rdc se non si accetta la prima offerta). Di norma, spiega l'Anpal, il posto di lavoro offerto non è nelle disponibilità del centro impiego e la valutazione ultima circa l'assunzione è in capo al datore di lavoro; pertanto, per «offerta di lavoro» è da intendersi l'offerta di una «candidatura» per una posizione vacante segnalata da un datore di lavoro o un intermediario autorizzato.
Nell'ipotesi in cui il posto di lavoro offerto sia nella disponibilità del servizio per il lavoro (centro per l'impiego o soggetti accreditati), il rifiuto del beneficiario di sottoscrivere un contratto di lavoro congruo costituisce causa di decadenza del beneficio. Perché possa dirsi «congrua», l'offerta di lavoro deve rispettare alcuni principi, tra cui quello della retribuzione offerta: deve superare di almeno il 10% il beneficio massimo fruibile di Rdc. Poiché tale beneficio massimo è pari a 9.360 euro, conclude l'Anpal, la retribuzione «congrua» è quella pari ad almeno 10.296 euro annui, al netto dei contributi a carico del lavoratore, e da riproporzionare in caso di rapporti di durata inferiore all'anno.
Documenti: Circolare Anpal 3/2019