I giudici dichiarano legittimo il recesso ad nutum dal rapporto di lavoro intimato dopo il conseguimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia. La permanenza in servizio sino al settantesimo anno di età, come prevista dalla riforma Fornero del 2011, è subordinata al consenso del datore di lavoro.
Kamsin Sarà più difficile per i lavoratori dipendenti del settore privato fruire dell'incentivazione prevista dall'articolo 24 del DL 201/2011 e restare in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età al fine di maturare una pensione più succulenta. Dopo il recente altolà imposto ai lavoratori del pubblico impiego per i quali è stato ribadito il collocamento a riposo d'ufficio al perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi) o anche prima, al perfezionamento dei 65 anni, qualora abbiano raggiunto un diritto a pensione anticipata entro tale età, il diritto viene compresso anche nei confronti dei settore privato.
Il Tribunale di Roma con sentenza del 30 Aprile scorso ha infatti deciso che la normativa in questione contenga unicamente la previsione di un incentivo alla permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età, in coerenza con l’impianto della riforma del sistema pensionistico che tende all’innalzamento dell’età pensionabile, e un invito alle parti a consentire la prosecuzione del rapporto. In altri termini, il tenore letterale della norma, nella parte in cui recita “il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato … fino all’età di settant’anni …”, non consente, quindi, di affermare che la norma sancisca un vero e proprio diritto potestativo del lavoratore di scegliere se rimanere in servizio fino all’età di settant’anni, né un correlativo obbligo dal datore di lavoro di consentire la prosecuzione del rapporto fino a tale limite massimo di età.
La circostanza che la norma non preveda che, ai fini dell’esercizio del presunto diritto, il lavoratore debba presentare una domanda e che la domanda debba essere presentata entro un determinato arco temporale induce ulteriormente ad escludere, ad avviso del Tribunale, che la stessa possa configurare un diritto potestativo in favore del lavoratore.
Il Giudice del Lavoro ha, quindi, concluso che la possibilità per il lavoratore di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, in assenza della previsione di un diritto suo potestativo, resti subordinata al consenso del datore di lavoro.
La Questione - La Riforma Fornero ha previsto un sistema di flessibilità per il quale i lavoratori, dopo la maturazione dei requisiti di età e di contribuzione, possono scegliere di posticipare il momento di ritiro dal mercato del lavoro. La prosecuzione dell’attività lavorativa oltre il conseguimento dei requisiti minimi viene, infatti, incentivata fino all’età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita.
Con queste regole si è posta la questione se, quale corollario del progressivo innalzamento dell’età pensionabile e della flessibilità a 70 anni (ulteriormente adeguata agli incrementi della speranza di vita), la legge differisca l’esercizio del potere di recesso ad nutum da parte del datore di lavoro dall'età pensionabile di vecchiaia sino al compimento del limite massimo di flessibilità (70 anni, via via aggiornati agli incrementi dell’attesa di vita).
L’art. 24 prevede, infatti, anche che nei confronti dei lavoratori dipendenti l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 18 della legge n. 300/1970 e successive modificazioni, cioè delle norme che recano la disciplina limitativa dei licenziamenti, “è differita fino al predetto limite massimo di flessibilità”. Ma tale possibilità non opera nel settore pubblico, ad eccezione delle categorie per le quali i limiti ordinamentali sono fissati a 70 anni (ad esempio magistratura, avvocati dello stato, professori universitari).
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