Dal 1° settembre scatta il regime di smart working semplificato. Si torna alla regola precovid secondo la quale occorre l’accordo scritto tra lavoratore e datore di lavoro ma quest’ultimo non dovrà comunicarlo al Ministero: sarà sufficiente inviare solo i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Lo stabilisce, tra l'altro, il decreto 149/2022 con cui il ministero del lavoro dà tempestiva attuazione alle novità sullo smartworking della legge 122/2022, di conversione del dl 73/2022 (cd. decreto semplificazioni). La procedura, peraltro, potrà essere utilizzata anche per gli aggiornamenti dei vecchi contratti di lavoro agile, cioè quelli «stipulati o modificati» dal 1° settembre 2022.
Lavoro Agile
Come noto lo smart working costituisce una modalità di svolgimento del contratto di lavoro subordinato caratterizzata dallo svolgimento dell'attività soltanto in parte in fabbrica, in azienda o in ufficio; dalla libertà di orario di lavoro, fatto salvo il rispetto dell'orario massimo di lavoro; dalla possibilità di utilizzare gli strumenti tecnologici nell'attività lavorativa (computer, smartphone, internet, etc.); assenza di una postazione fissa di lavoro, durante i periodi d'impiego svolti fuori dall'azienda.
Tre i principi basilari del lavoro agile: adesione volontaria; necessità di un “accordo” scritto tra datore di lavoro e lavoratore; parità di trattamento dei lavoratori agili con quelli non-agili.
Disciplina semplificata
Il 1° settembre 2022 scadono le numerose proroghe dovute all’emergenza sanitaria che avevano consentito il lavoro agile anche in mancanza di accordi individuali. A partire da questa data, perciò, il ricorso allo smart working sarà possibile solo con un accordo scritto tra il dipendente il datore di lavoro, in modo da definire le regole da seguire per la prestazione al di fuori dei locali aziendali in modalità "agile". Tuttavia vengono fatte salve alcune semplificazioni risalenti alla pandemia.
In particolare il datore di lavoro dovrà utilizzare il modello predisposto dal ministero del lavoro (e allegato al decreto) e il relativo servizio online, accessibile tramite autenticazione Spid e Cie comunicando i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Con la nuova procedura, valida anche agli accordi «stipulati o modificati dal 1° settembre», il datore di lavoro non dovrà allegare il relativo «accordo individuale», né trasmetterlo per altra via al ministero, ma dovrà conservarlo per almeno cinque anni dalla sua sottoscrizione.
I dati delle comunicazioni, inoltre, saranno messi a disposizione dell'Inail (ai fini della tutela, a favore dei lavoratori agili, dell'assicurazione sugli infortuni sul lavoro disciplinata sempre all'art. 23). In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione dell'art. 19 del dlgs 276/2003: da 100 a 500 euro per lavoratore.