Riaperti i termini per la fruizione della decontribuzione sui contratti di solidarietà per le imprese i cui periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 30 settembre 2020 a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2019. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2179/2024 in cui spiega che su richiesta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è stata effettuata la rilevazione contabile delle somme complessivamente fruite a titolo di sgravio contributivo sullo stanziamento relativo all’anno 2019, ed è emerso che le misure autorizzate nei decreti ministeriali sono risultate superiori a quanto effettivamente speso.
Pertanto, sulla base delle predette rilevazioni operate, il Dicastero ha adottato i decreti di ammissione al predetto sgravio contributivo nei confronti delle ulteriori imprese indicate nell’Allegato n. 1 al messaggio, a valere sulle risorse residue delle somme stanziate per l’anno 2019.
Lo misura dello sgravio
La misura, come noto, riguarda le imprese soggette a Cigs che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20% al fine di evitare licenziamenti. A tali imprese spetta uno sgravio per l'intera durata della solidarietà pari al 35% dei contributi a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro. In ogni caso, lo sgravio può essere fruito al massimo per 24 mesi nel quinquennio mobile in relazione alla singola unità produttiva interessata dallo stesso accordo di solidarietà.
Riaperti i termini
Ebbene l’Inps spiega che le operazioni di conguaglio in favore delle nuove imprese ammesse alla fruizione dell’incentivo dovranno avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del documento, cioè entro il 16 settembre 2024 tramite il flusso Uniemens inserendo nell’elemento <CausaleACredito> il codice causale “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”; e nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo.