L’articolo 2 della legge di conversione del decreto legge 87/2018 interviene in particolare sui contratti di somministrazione a tempo determinato, disponendo che agli stessi si applichino determinate disposizioni relative alla disciplina del contratto a termine precedentemente escluse, nonché introducendo nuovi limiti quantitativi e disciplinando la fattispecie della somministrazione fraudolenta. Vediamo, dunque, nel dettaglio quali sono le novità approvate al termine dell'iter parlamentare.
Estesi i limiti previsti ai contratti a tempo determinato
La prima modifica introdotta riguarda l'applicabilità delle nuove disposizioni sui contratti a tempo determinato anche ai contratti a tempo determinato tra somministratore e lavoratore. Ne consegue che anche la stipulazione di questi contratti è soggetta ai limiti vigenti per i contratti a tempo determinato (durata massima di 24 mesi con necessità di indicare la causa se la durata eccede i 12 mesi, proroghe e rinnovi liberi nel settore stagionale, eccetera). Con riferimento alle causali viene, inoltre, precisato che ove siano necessarie l’applicazione va riferita all'utilizzatore e non alla agenzia di somministrazione.
Ai rapporti di lavoro di somministrazione a tempo determinato non si applica quanto previsto dagli articoli 21, comma 2, 23 e 24, del richiamato D.Lgs. 81/2015 in materia di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, di numero complessivo dei contratti (tetto del 20%) e di diritto di precedenza. Da segnalare, in particolare, l'esclusione (aggiunta nel corso della conversione in legge) dell'art. 21, comma 2, il quale dispone che, qualora il lavoratore è riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. In sostanza alla somministrazione a termine non si applica il regime degli stop and go a differenza dei normali contratti a tempo determinato.
Come accennato viene esclusa, pure, l'applicabilità del diritto di precedenza (art. 24 del Dlgs 81/2018) che, come noto, dispone che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Resta fermo che le nuove norme in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato non si applicano ai contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione, per i quali continua ad applicarsi la disciplina previgente e che, l’incremento dello 0,5 per cento del contributo addizionale a carico del datore di lavoro, si applica anche per ciascun rinnovo del contratto di somministrazione a tempo determinato.
Tetti quantitativi
Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro. Rimane esclusa l’applicazione dei suddetti limiti quantitativi per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, relativamente ai lavoratori in mobilità, ai soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (di cui al regolamento CE n. 651/2014), come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In caso di violazione, l'utilizzatore sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.
La tabella seguente mostra, quindi, i nuovi limiti quantitativi che i datori di lavoro dovranno rispettare nel caso di ricorso alla somministrazione di lavoro a termine e nel caso di lavoro a termine.
Somministrazioni fraudolente
La terza novità è la reintroduzione della sanzione nell'ipotesi di «somministrazione fraudolenta», già prevista dalla riforma Biagi e abolita dalla riforma Jobs act. Tale ipotesi si verifica quando somministratori e utilizzatori si avvalgono del contratto di somministrazione «con specifica finalità d'eludere norme inderogabili di legge o contratto collettivo applicate al lavoratore». In tali ipotesi, in base alle nuove norme, si applica a somministratore l'ammenda di 20 euro per lavoratore coinvolto e per giorno di attività.