Somministrazione di lavoro, Ecco cosa cambia con il decreto dignità

Valerio Damiani Venerdì, 10 Agosto 2018
La conversione definitiva del decreto legge dignità apporta una serie di modifiche significative anche sui lavori assunti in regime di somministrazione di manodopera.
Anche la somministrazione di lavoro esce profondamente modificata con l'approvazione definitiva del decreto legge dignità. 

L’articolo 2 della legge di conversione del decreto legge 87/2018 interviene in particolare sui contratti di somministrazione a tempo determinato, disponendo che agli stessi si applichino determinate disposizioni relative alla disciplina del contratto a termine precedentemente escluse, nonché introducendo nuovi limiti quantitativi e disciplinando la fattispecie della somministrazione fraudolenta. Vediamo, dunque, nel dettaglio quali sono le novità approvate al termine dell'iter parlamentare. 

Estesi i limiti previsti ai contratti a tempo determinato

La prima modifica introdotta riguarda l'applicabilità delle nuove disposizioni sui contratti a tempo determinato anche ai contratti a tempo determinato tra somministratore e lavoratore. Ne consegue che anche la stipulazione di questi contratti è soggetta ai limiti vigenti per i contratti a tempo determinato (durata massima di 24 mesi con necessità di indicare la causa se la durata eccede i 12 mesi, proroghe e rinnovi liberi nel settore stagionale, eccetera). Con riferimento alle causali viene, inoltre, precisato che ove siano necessarie l’applicazione va riferita all'utilizzatore e non alla agenzia di somministrazione.

Ai rapporti di lavoro di somministrazione a tempo determinato non si applica quanto previsto dagli articoli 21, comma 2, 23 e 24, del richiamato D.Lgs. 81/2015 in materia di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, di numero complessivo dei contratti (tetto del 20%) e di diritto di precedenza. Da segnalare, in particolare, l'esclusione (aggiunta nel corso della conversione in legge) dell'art. 21, comma 2, il quale dispone che, qualora il lavoratore è riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. In sostanza alla somministrazione a termine non si applica il regime degli stop and go a differenza dei normali contratti a tempo determinato.

Come accennato viene esclusa, pure, l'applicabilità del diritto di precedenza (art. 24 del Dlgs 81/2018) che, come noto, dispone che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Resta fermo che le nuove norme in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato non si applicano ai contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione, per i quali continua ad applicarsi la disciplina  previgente e che, l’incremento dello 0,5 per cento del contributo addizionale a carico del datore di lavoro, si applica anche per ciascun rinnovo del contratto di somministrazione a tempo determinato.

Tetti quantitativi

Con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto dignità non sarà più possibile affittare manodopera a termine oltre il 30% dei dipendenti in forza a tempo indeterminato (oggi il limite è fissato dai contratti collettivi). Più nel dettaglio, il provvedimento dispone che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23 D.Lgs. 81/2015 in materia di numero complessivo dei contratti a tempo determinato, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del suddetto contratto (con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5). Ai fini del raggiungimento di tale soglia, rilevano quindi anche i dipendenti assunti a termine (che a loro volta sono soggetti alla limitazione del 20% dei dipendenti in forza a tempo indeterminato).

Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro. Rimane esclusa l’applicazione dei suddetti limiti quantitativi per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, relativamente ai lavoratori in mobilità, ai soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (di cui al regolamento CE n. 651/2014), come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In caso di violazione, l'utilizzatore sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.

La tabella seguente mostra, quindi, i nuovi limiti quantitativi che i datori di lavoro dovranno rispettare nel caso di ricorso alla somministrazione di lavoro a termine e nel caso di lavoro a termine.

Somministrazioni fraudolente

La terza novità è la reintroduzione della sanzione nell'ipotesi di «somministrazione fraudolenta», già prevista dalla riforma Biagi e abolita dalla riforma Jobs act. Tale ipotesi si verifica quando somministratori e utilizzatori si avvalgono del contratto di somministrazione «con specifica finalità d'eludere norme inderogabili di legge o contratto collettivo applicate al lavoratore». In tali ipotesi, in base alle nuove norme, si applica a somministratore l'ammenda di 20 euro per lavoratore coinvolto e per giorno di attività.



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