Anche i lavoratori sportivi hanno diritto all’indennità di malattia. Dal 1° luglio 2023 la prestazione, infatti, spetta a tutti i lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dall’ambito del professionismo o del dilettantismo. Idem per i dilettanti iscritti alla gestione separata dell’Inps (collaboratori o autonomi con partita iva). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4182/2023 in cui spiega gli effetti della riforma operata dal decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021.
La riforma
La riforma del lavoro sportivo ha determinato, come chiarito dall’Inps nella Circolare n. 88/2023, l'estensione delle relative tutele di maternità, malattia, assegno per il nucleo familiare, disoccupazione involontaria (Naspi per i lavoratori dipendenti; Dis-Coll per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata), tutele prima sconosciute anche nei confronti degli sportivi professionisti di cui alla predetta legge n. 91/1981) che prima erano iscritti al fondo di previdenza dei lavoratori sportivi ai soli fini IVS.
Malattia estesa
In particolare dal 1° luglio 2023 l’indennità di malattia opera nei confronti:
- Dei lavoratori subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi sia professionisti che dilettanti oltre che degli apprendisti. L’aliquota dovuta dal datore è del 2,22%. È esclusa la possibilità, per i datori di lavoro, di essere esonerati dall’obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, siano comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori subordinati sportivi assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione nei confronti dei propri dipendenti.
- Dei dilettanti iscritti alla gestione separata dell’Inps sia se titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia se trattasi di liberi professionisti con partita iva.
La tutela, invece, non spetta nei confronti dei lavoratori autonomi nel settore professionistico per i quali la riforma del lavoro sportivo nulla ha innovato rispetto al passato. Questi soggetti, pertanto, restano assicurati solo ai fini IVS al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
Obbligo di reperibilità
L’Inps spiega, pertanto, che ai lavoratori sportivi aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, sopra individuati, con riferimento agli eventi certificati a decorrere dalla data del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori privati subordinati o iscritti alla Gestione separata.
In particolare ai fini del riconoscimento dell’indennità di malattia, il lavoratore è tenuto a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante, a controllare e ad aggiornare l’indirizzo di domicilio e a rendersi reperibile nelle fasce orarie previste per l’eventuale visita di controllo del medico legale.
Documenti: Messaggio n. 4182/2023