Contribuzioni minori con tetto per i lavoratori subordinati sportivi iscritti al fondo pensione dei lavoratori sportivi professionisti. A decorrere dalla competenza «luglio 2023», data di entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo contenuta nel dlgs n. 36/2021, la contribuzione per il finanziamento della malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari è dovuta sulla retribuzione giornaliera entro il massimale annuo di 119.650€ per i lavoratori sportivi “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (383,00€ per i vecchi iscritti, cioè lavoratori in possesso di anzianità al 31 dicembre 1995).
Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 50/2024 con la quale supera le precedenti istruzioni fornite a seguito dell’interpretazione autentica contenuta nel dl n. 145/2023. I datori di lavoro dovranno recuperare la differenza sulla contribuzione versata in eccesso tramite i flussi di regolarizzazione.
Lavoro Sportivo
I chiarimenti fanno seguito alla Riforma del lavoro sportivo (dlgs n. 36/2021), in vigore dal 1° luglio 2023, con la quale il legislatore ha esteso le tutele «minori» a tutti i lavoratori subordinati sportivi, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività (professionisti o dilettanti). L’estensione, in particolare, è contenuta nell’articolo 33, co. del dlgs n. 36/2021 e riconosce loro la tutela contro l’infortunio, la malattia, la gravidanza, la maternità e la genitorialità e la disoccupazione involontaria (Naspi).
Di conseguenza l’Inps, con Circolare n. 88/2023, ha imposto ai datori di lavoro il versamento dei contributi di malattia (2,22%) e di maternità (0,46%), il contributo ex CUAF (0,68%) ed il contributo NASPI (1,61%) oltre alla contribuzione per il finanziamento del Fondo di Garanzia (0,20%) e della contribuzione per il finanziamento del Fondo di Integrazione Salariale (FIS). In assenza di una precisa indicazione legale l’Inps aveva escluso l’applicazione del massimale di cui ai commi 3, 4 e 5 del dlgs n. 166/1997 (che invece assiste la contribuzione IVS) con la conseguenza che le contribuzioni minori sarebbero state dovute anche sulla retribuzione eccedente i 119.650€ annui (383,00€ giornalieri).
Il dietrofront
Il legislatore, con norma di interpretazione autentica (articolo 16, co. 3-bis del dl n. 145/2023 convertito con legge n. 191/2023) che ha modificato il predetto comma 2, dell’articolo 33 del dlgs n. 36/2021, ha disposto: “Le disposizioni di cui al periodo precedente si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo”.
In particolare l’Inps, superando le precedenti indicazioni, spiega che dal periodo di competenza «luglio 2023» (la norma ha efficacia retroattiva), i contributi di malattia (2,22 per cento) e di maternità (0,46 per cento), il contributo ex CUAF (0,68 per cento) e il contributo NASpI (1,61 per cento) sono calcolati sulla retribuzione giornaliera entro il massimale annuo di 119.650€ (2024) per i lavoratori sportivi “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Per i vecchi iscritti, cioè in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, le medesime contribuzioni sono calcolate sulla retribuzione sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile diviso per 312, cioè 383,00€.
Resta, invece, dovuta la contribuzione sulla quota eccedente il massimale in relazione:
- alla contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia (0,20 per cento) nelle ipotesi in cui il lavoratore sportivo maturi il TFR ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile;
- alla contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) (0,50 per cento per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti; 0,80 per cento per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti).
Apprendistato
Il massimale non si applica ai lavoratori in apprendistato essendo, in tale ipotesi, gli interessati iscritti presso il fondo pensione lavoratori dipendenti e, pertanto, non soggetti al dlgs n. 166/1997.
Regolarizzazioni
L’Inps spiega di aver aggiornato dalla competenza «novembre 2023» i flussi Uniemens in modo tale da consentire il versamento della contribuzione eccedente il massimale solo per il FIS e il Fondo di Garanzia e comunque sino al limite di 2.796€ giornalieri (per i lavoratori in possesso di anzianità al 31 dicembre 1995) o a 872.251€ annui per i lavoratori privi di anzianità al 31 dicembre 1995), cioè sino al massimale retributivo sui cui versa il cd. «contributo di solidarietà».
I datori di lavoro potranno recuperare i contributi versati in eccesso per i mesi di competenza da luglio ad ottobre 2023 con un flusso di regolarizzazione sui periodi in cui sono stati esposti i codici “M048” (utilizzato per il“Versamento arretrati quota contribuzione IVS e contribuzioni minori - Sportivo settore dilettantistico”) o “M050” (utilizzato per il “Versamento arretrati quota contribuzioni minori - Sportivo”), esponendo nella sezione <InfoAggCausaliContrib> gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi.
A seguito dell’operazione saranno restituite le contribuzioni minori compresa la quota FIS che dovrà essere riversata nuovamente all’Inps mediante due codici di nuova istituzione (“M052” e “M039”) a decorrere sulle denunce di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della circolare.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/Vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.
Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, per i periodi di competenza successivi a novembre 2023, i relativi importi versati e non dovuti devono essere restituiti tramite emissione di nota di rettifica.
Documenti: Circolare Inps 50/2024