Trasporto Aereo, Sanati i termini per la domanda integrativa

Valentino Grillo Giovedì, 21 Ottobre 2021
I chiarimenti in un documento dell'INPS. Salve le domande presentate entro l’originario termine di 60 giorni dal provvedimento autorizzatorio del trattamento di integrazione salariale in deroga.

Salvi i vecchi termini per la presentazione delle domande di prestazione integrativa della CIGD a carico del Fondo di solidarietà del settore areo e del sistema aeroportuale. Ne da' notizia l'INPS nel messaggio n. 3576/2021 in cui spiega che, in considerazione della difficoltà delle aziende del settore, saranno considerate valide anche le istanze presentate entro 60 giorni dalla concessione della CIGD.

Prestazione integrativa

La legge n. 178/2020 ha riconosciuto la possibilità di attribuire la prestazione integrativa prevista dal Fondo di solidarietà di settore anche ai lavoratori beneficiari della CIGD con causale COVID-19 per tutta la durata della stessa CIGD nei limiti previsti dalla legge n. 178/2020 (cioè 12 settimane nel periodo compreso dal 1° gennaio al 30 giugno 2021). La misura è stata prorogata, assieme alla CIGD COVID, dal dl n. 41/2021 (decreto sostegni) per ulteriori 28 settimane comprese tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021. Pertanto, al pari della CIGD, può raggiungere una durata massima di 40 settimane nel 2021 (fermo restando che le 12 settimane di cui alla legge n. 178/2020 debbano essere interamente fruite entro il 30 giugno 2021). La prestazione consiste una integrazione della CIGD (la durata è sempre pari alla CIGD) in misura tale da garantire al lavoratore che il trattamento complessivo dell'integrazione salariale sia pari all'80% della retribuzione lorda avente i carattere di fissità e continuità percepita nei 12 mesi antecedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.

Termini

Nella Circolare n. 28/2021 l'INPS aveva concesso 60 giorni di tempo, stabiliti a pena di decadenza, per la presentazione dell'istanza decorrenti dal rilascio del provvedimento di autorizzazione della CIGD. A decorrere dal 30 aprile 2021 con il messaggio n. 1761/2021 il termine è stato fissato, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di CIGD richiesto.

Il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ha, tuttavia, rappresentato la difficile situazione in cui versano molte aziende del settore che, attenendosi, in buona fede, al dettato della circolare n. 28/2021, hanno presentato l’istanza di accesso al Fondo per la prestazione in esame entro l’originario termine di 60 giorni dal provvedimento autorizzatorio del trattamento di integrazione salariale in deroga, incorrendo così nella decadenza dei termini di presentazione della domanda e, quindi, nel rigetto della prestazione integrativa accessoria.

Di conseguenza l'INPS spiega che tutte le domande di accesso alla prestazione integrativa della CIGD presentate dalle aziende oltre il termine di cui al messaggio n. 1761/2021, ma nel rispetto di quello previsto dalla circolare n. 28/2021 (ossia entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento di autorizzazione della CIGD), saranno considerate nei termini e istruite secondo le indicazioni fornite con le circolari e i messaggi pubblicati in materia.

Documenti: Messaggio Inps 3576/2021

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