Pensione e contributi da versare in Italia per i 219 dipendenti di Ryanair di Bergamo. I lavoratori non coperti da certificati E101, infatti, saranno soggetti alla legislazione previdenziale del paese dove effettivamente lavorano. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella sentenza nella causa C-33/21 pubblicata la scorsa settimana con la quale i giudici hanno condiviso le perplessità dell’Inps e dell’Inail in ordine al corretto assolvimento degli obblighi contributivi.
A seguito di un’ispezione, l’Inps ha ritenuto che i 219 dipendenti della Ryanair, assegnati all’aeroporto di Orio al Serio presso Bergamo, esercitassero un’attività di lavoro dipendente sul territorio italiano e che, in applicazione del diritto italiano e del regolamento n. 1408/71, dovessero essere assicurati presso l’INPS per il periodo compreso tra il giugno 2006 e il febbraio 2010. Idem aveva chiesto l’Inail in merito all’assolvimento degli obblighi per la tutela e la sicurezza sul lavoro.
Nella disputa davanti al giudice del lavoro italiano, la compagnia aerea aveva presentato i certificati E101 rilasciati dall'istituzione irlandese competente, «attestanti che la legislazione previdenziale irlandese era applicabile ai dipendenti ivi indicati». I certificati, tuttavia, non coprivano tutti i dipendenti per tutti i periodi interessati e il giudice nazionale ha quindi chiesto alla Corte di pronunciarsi in merito.
La questione
Si trattava, in particolare, di decidere in merito alla legislazione previdenziale applicabile al personale di volo, residente in Italia, di una compagnia aerea, stabilita in uno Stato membro, non coperto da certificati E101, che lavora per un periodo di 45 minuti al giorno (il resto del tempo lavorativo si trova a bordo degli aeromobili) in un locale destinato ad accogliere l’equipaggio, denominato «crew room», a disposizione della compagnia aerea presso l’aeroporto di Bergamo.
Nella sentenza la Corte dichiara che, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, la legislazione previdenziale applicabile durante i periodi in questione ai dipendenti della Ryanair assegnati all'aeroporto d'Orio al Serio non coperti da certificati E101 è la legislazione italiana. Tra le varie osservazioni fatte, la Corte ricorda il principio secondo il quale la persona che di norma esercita un'attività subordinata in due o più stati membri è soggetta alla legislazione di quello di residenza, qualora essa eserciti una parte sostanziale della sua attività in tale stato.
La decisione
La sentenza precisa che, per determinare se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un preciso stato, si tiene conto dell'orario di lavoro e/o della retribuzione e che ciò non si verifica se tali criteri sono soddisfatti in misura inferiore al 25%. Di conseguenza la Corte giudica che «qualora, durante i periodi in questione, i dipendenti della Ryanair assegnati ad Orio al Serio non coperti dai certificati E101 abbiano svolto una parte sostanziale della loro attività in Italia, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, si applica la legislazione previdenziale italiana».
Infine, nella sentenza si ricorda il regolamento n. 883/2004 che prevede una nuova norma, secondo la quale l'attività di un membro dell'equipaggio è considerata come attività svolta nello stato membro in cui si trova la base di servizio, la quale consiste nel luogo designato dall'operatore per il membro dell'equipaggio, in cui quest'ultimo inizia e conclude normalmente un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e in cui, in circostanze normali, l'operatore non è tenuto ad alloggiare tale membro dell'equipaggio.
Di conseguenza, la Corte «giudica che il locale destinato ad accogliere l'equipaggio della Ryanair di stanza presso Orio al Serio costituisce una base di servizio, di modo che i dipendenti della Ryanair non coperti dai certificati E101 ivi assegnati sono soggetti alla legislazione previdenziale italiana».