Cesserà anticipatamente la cassa integrazione straordinaria per gli ex dipendenti di Alitalia che maturano il diritto alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024. Al raggiungimento della prima finestra utile di decorrenza, infatti, l’Inps dovrà interrompere l’integrazione salariale. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1536/2024 in cui spiega sostanzialmente che gli interessati saranno forzati ad andare in pensione non potendo far più ricorso agli ammortizzatori sociali (CIGS o Naspi).
Cassa Integrazione sino al 31 ottobre
I chiarimenti riguardano la proroga della CIGS contenuta nell’articolo 12 del dl n. 104/2023 convertito dalla legge n. 136/2023 (cd. «decreto asset») a favore degli ex dipendenti di Alitalia e di Alitalia Cityliner S.p.a. La disposizione da ultimo richiamata ha prorogato il trattamento di CIGS per ulteriori 10 mesi dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 ed è stata integrata dal decreto interministeriale Lavoro-Economia del 5 gennaio 2024. L’Inps ha fornito le prime istruzioni con Circolare n. 32/2024.
Con la proroga il legislatore ha disposto, a differenza dei precedenti provvedimenti, che il trattamento di CIGS non possa essere concesso a favore del dipendente che abbia maturato la prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia o anticipata nell’AGO e/o nel Fondo Volo.
Certificazione
La prima decorrenza utile sarà certificata dall’Inps previo invio da parte del datore di lavoro dell’elenco dei dipendenti interessati alla proroga del trattamento di integrazione salariale con indicazione dei relativi codici fiscali. E terrà conto, in via prospettica, dei periodi di integrazione salariale straordinaria, nonché dei periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso con riferimento ai quali risulti attivo il piano di pagamento. La certificazione verrà inviata sia al datore di lavoro che al lavoratore.
Diritto a pensione
Come noto la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dipende dalla gestione assicurativa presso cui sono accreditate le contribuzioni. Per i lavoratori iscritti all’AGO in possesso di anzianità al 31 dicembre 1995, occorre raggiungere 67 anni e 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia) oppure 41 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi gli uomini) + la finestra mobile di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (pensione anticipata).
Per i soggetti iscritti al fondo volo, in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995, la pensione di vecchiaia si matura con un’età anagrafica di 62 anni unitamente a 20 anni di contributi a condizione che sussistano almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al fondo; la pensione anticipata si matura con uno sconto di un anno sul requisito contributivo (42 anni e 10 mesi; 41 anni e 10 mesi le donne) per ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al fondo fino ad un massimo di cinque anni sempreché sussistano 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al fondo.
In presenza di contribuzione presso più due o più gestioni ai fini della certificazione, spiega l’Inps, non si applicano gli istituti del cumulo dei periodi assicurativi, della totalizzazione nazionale o del computo nella gestione separata.
Stop alla CIGS
Come detto dalla prima data utile di decorrenza del trattamento pensionistico l’Inps interromperà la corresponsione della CIGS. I lavoratori interessati, pertanto, dovranno affrettarsi a presentare domanda di pensione per non rimanere altrimenti senza sostegni economici.
L’Inps, tuttavia, spiega che non procederà al recupero della CIGS corrisposta da gennaio 2024 sino alla data di notifica della certificazione nei confronti di coloro la cui prima decorrenza utile sia anteriore alla notifica della predetta certificazione.
Documenti: Messaggio Inps 1536/2024