Tutele Crescenti, in Gazzetta il decreto che cancella l'articolo 18. Ecco il testo

Sabato, 07 Marzo 2015
Entra in vigore da oggi il decreto legislativo numero 23 del 6 Marzo 2015, cd. contratto a tutele crescenti. A tutti i nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato sarà riconosciuto solo un indennizzo economico in caso di licenziamento illegittimo. 

Kamsin Si chiude definitivamente l'iter sul contratto a tutele crescenti. Con la pubblicazione ieri in GU del decreto legislativo 23/2015 (qui il testo del provvedimento) entra in vigore la Riforma dell'articolo 18 tanto annunciata dal Governo Renzi. Il decreto riscrive le regole sui licenziamenti superando nella maggior parte dei casi il reintegro dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori con l'indennizzo economico.

Tutti i nuovi assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 potranno essere licenziati, anche in modo illegittimo, di regola con un indennizzo che parte da 2 mensilità per anno di servizio con un tetto di 24 mensilita (c'è tuttavia un indennizzo minimo di 4 mensilità, da far scattare subito dopo il periodo di prova, con l'obiettivo di scoraggiare licenziamenti facili). E' confermata la conciliazione veloce: qui il datore di lavoro puo' offrire una mensilità per anno di anzianita' fino a un massimo di 18 mensilita', con un minimo di due. Per quanto riguarda i licenziamenti disciplinari la reintegra resterà per i soli casi di insussistenza materiale del fatto contestato direttamente accertato in giudizio. Oltre alla reintegra il lavoratore avrà diritto anche ad un risarcimento stabilito dal giudice sino a 12 mensilità piu' i contributi (qui la mappa dei nuovi indennizzi).

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