Amianto, stop alla revoca delle certificazioni rilasciate dall'Inail

Sabato, 03 Gennaio 2015
La legge di stabilità riconosce a circa 700 lavoratori genovesi i benefici pensionistici legati all'esposizione ultradecennale all'amianto.

Kamsin Per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori esposti all’amianto attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015 e senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto (salvo il caso di dolo da parte del soggetto interessato, accertato giudizialmente con sentenza definitiva) dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall’INAIL per il conseguimento dei benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente per gli stessi lavoratori.

E' quanto prevede l'articolo 1, comma 112 della legge di stabilità (legge 190/2014), provvedimento che è entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2015. 

Con la norma si dispone che non dovranno essere considerati i provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall’INAIL (salvo dolo provato dell’interessato) per il conseguimento dei benefici previsti dall’art. 13, c. 8, della L. n. 257/1992 secondo cui, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali è moltiplicato per il coefficiente di 1,25.

La novella dovrebbe risolvere la vicenda di oltre 700 lavoratori genovesi ai quali erano stati annullati dall'Inail i benefici pensionistici legati all’esposizione all’amianto per l'avvio di dell'indagine giudiziaria sulle cd. false pensioni.

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