Per il conseguimento dell'indennità è necessario, naturalmente, essere in possesso di almeno 63 anni di età e 30 anni di contributi (per le donne però il requisito contributivo è diminuito di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni).
Dal 2018, quindi, la portata del beneficio si è ampliata sino a comprendere anche colf e badanti assunte con contratti a termine stipulati ai sensi dell'articolo 7 del CCNL. Naturalmente in questi casi occorrerà fare attenzione al rispetto delle condizioni richieste dalla legge, prima di tutto il periodo minimo di durata del rapporto di lavoro subordinato nei tre anni precedenti.
Il periodo lavorato
L'Inps ha precisato che l’arco temporale dei trentasei mesi entro cui individuare i diciotto mesi di rapporto di lavoro dipendente decorre, a ritroso, dalla data di scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato da ultimo svolto al momento della domanda di verifica delle condizioni per l'ape sociale e sulla base della quale il soggetto chiede di poter beneficiare dell’APE sociale. I diciotto mesi di rapporto di lavoro dipendente, possono essere anche non continuativi. Ai fini del computo degli stessi, si tiene conto della durata del/i rapporto/i di lavoro dipendente - presenti nell’arco di tempo sopra individuato - singolarmente considerati o cumulati, come risultanti dagli archivi UNILAV.
Ad esempio un lavoratore domestico il cui contratto di lavoro giunge al termine il 15 aprile 2020 dovrà verificare di avere lavorato in contratti di lavoro subordinato, anche in via non continuativa, per almeno 18 mesi, nel periodo temporale che parte dal mese di Aprile 2017. Nel calcolo dei 18 mesi si può considerare qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, anche quelli prestati al di fuori del rapporto domestico, a tempo determinato o indeterminato, compresi quelli ad intermittenza.
L'accesso alla disoccupazione
L'altra condizione è l'aver fruito della naspi per l'intera sua durata e non aver perduto lo status di disoccupazione nei successivi tre mesi dal termine della naspi. Sono quindi escluse dal beneficio le colf che non hanno fatto domanda di naspi pur avendone i requisiti o che non hanno maturato i requisiti richiesti per l'accesso alla disoccupazione indennizzata cioè 13 settimane contributive nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro e almeno 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi prima della cessazione del rapporto di lavoro.
L'Inps considera quest'ultimo requisito soddisfatto laddove tali assicurati abbiano prestato – nel periodo di osservazione (12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro) – attività lavorativa per 5 settimane con un minimo di ore lavorate per ciascuna settimana pari a 24 ore (24 X 5 cioè minimo di ore per la copertura di una settimana = 120 ore).
La domanda
I soggetti in possesso dei requisiti sopra descritti possono produrre domanda di verifica delle condizioni per l'ape sociale all'Inps al termine (integrale) della naspi a condizione di aver maturato o di maturare entro la fine del 2020 il requisito anagrafico di 63 anni e quello contribuivo (30 anni salvo per le donne la riduzione in funzione del numero dei figli). Per la presentazione della domanda gli interessati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione. L'Inps, infatti, verificherà direttamente la sussistenza di un contratto di lavoro a termine e la relativa data di scadenza sulla base della denuncia obbligatoria (che, come noto, dal 29 gennaio 2009 va fatta esclusivamente all'Inps).
Decorsi ulteriori tre mesi dal termine della naspi e al raggiungimento del requisito anagrafico e contributivo prescritto le colf dovranno produrre domanda di accesso all'Ape sociale. Si rammenta che il beneficio è riconosciuto anche alle straniere a condizione, tuttavia, che mantengano la residenza in Italia per tutta la durata dell'ape sociale.