Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Mia mamma nata ad agosto nel 1952 , ha scelto di andare via da poste italianea novembre 2010; accettando un incentivo che le avrebbe permesso di arrivare ad agosto 2013 per poi percepire la tanto sospirata ormai pensione a settembre di questo anno. Qualche giorno fa ha ricevuto la seconda lettera inps alla quale si fa riferimento ad una terza . La domanda è: percepire la pensione ad settembre così come ai tempi della firma Diego

La risposta è positiva. I provvedimenti di salvaguardia varati consentono – tra l'altro – ai lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo di andare in pensione con le vecchie regole a condizione che la finestra di pensionamento si apra entro il 6.12.2013 (ora 6.1.2015). Per il primo contingente di lavoratori (65mila) l'inps sta inviando le lettere di certificazione della salvaguardia. La prossima comunicazione conterrà la data di decorrenza della pensione che dovrebbe essere – dai dati forniti – settembre 2013.

La clausola della mancata rioccupazione - sono nata 28 08 1957 ho iniziato a lavorare nel 1972 l azienda ci ha licenziato tutti ad aprile 2008. Ho fatto 3 anni di mobilità. nel 2009 ho avuto l'autorizzazione per pagare i contributi volontari.fine 2010 mentre ero in mobilità mi ha chiamato un azienda a lavorare un mese e mezzo a fine 2010 e un mese e mezzo inizio 2011.finito mobilità luglio 2011 e iniziato a pagare i volontari .primo versamento fatto 2 dicembre 2011 .a ottobre 2012 ho maturato 40 anni-dovevo essere salvaguardata e con un anno di finestra fine 2013 dovevo andare in pensione con le vecchie regole.ma non mi sanno dire se è cosi perchè ho lavorato,ma quando ho lavorato ero in mobilità e non ti puoi rifiutare.mi sembra questo non sia corretto .gradirei un vostro parere grazie -

Si ritiene che il vincolo della mancanza di rioccupazione non sia richiesto per i lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera a) del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011: questa condizione non esiste infatti nè nel relativo decreto attuativo (Dm 1° giugno 2012) né nel messaggio inps 13343/2012.

Si fa presente, nel caso di specie, che i requisiti per la pensione non vengono però raggiunti entro la fruizione dell'indennità di mobilità (come richiesto dall'articolo citato), bensì a seguito dell'integrazione ottenuta con la prosecuzione volontaria della contribuzione. Ciò potrebbe significare che la fattispecie che regola il caso della lettrice sia quella contenuta nella terza salvaguardia (articolo 1, comma 231, lettera d) della legge 228/2012). La lettera citato salvaguarda infatti i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario con perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro 06.01.2015. 

L'esodata attende la riforma Giovannini - sono nata il 7/2/54, ho lavorato come impiegata nel privato sino al 7/7/2009 data in cui sono andata in mobilità ordinaria per 4 anni, mobilità che andrà a scadere il 6/7/2013. A maggio 2013 maturo 35 di contributi. Da quello che ho capito non rientro in alcuna salvaguardia. Se non scelgo l'opzione donna (35+57 di età) quando andrò in pensione?,

Si conferma, secondo la legislazione vigente, l'impossibilità di entrare nel contingente dei "salvaguardati". La lettrice può in cambio usufruire dell'opzione donna con il raggiungimento di 57 anni di età e 35 di contributi come di recente ribadito nel messaggio inps 219/2013. In tal caso la prima finestra di uscita sarà giugno 2014 per effetto di 12 mensilità di finestra mobile. In caso contrario potrà andare in pensione di vecchiaia nel 2021 con il perfezionamento di 67 anni di età anagrafica.

Ricordo tuttavia che il governo dovrebbe varare la tanto attesa modifica sulle pensioni  entro quest'anno: la riforma, secondo le indiscrezioni disponibili, consentirebbe alla lettrice di anticipare l'uscita di vecchiaia a 62 anni di età con una penalizzazione (oggi ancora non quantificabile).


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Volevo sapere se è possibile che il coniuge separato può chiedere gli Anf (assegni per il nucleo familiare) al datore di lavoro dell'altro coniuge. Se sì come può il datore di lavoro fare un cedolino solo per gli Anf a un soggetto che non è suo dipendente? Osvaldo da Bari

L'Inps ha predisposto il modello Anf/559 Sr56, con il quale è possibile chiedere l'assegno per il nucleo familiare da parte del coniuge dell'avente diritto. Per avere diritto al pagamento, il coniuge richiedente non deve percepire a sua volta un assegno per il nucleo familiare né svolgere attività lavorativa dipendente o, essere titolare di una pensione o prestazione previdenziale derivante da rapporto di lavoro dipendente. La domanda dev'essere presentata al datore di lavoro del coniuge che ha diritto alla prestazione, tranne nei casi di pagamento diretto, per i quali la domandava presentata all'Inps nella zona di residenza del coniuge che ha diritto alla prestazione. Operativamente, nel cedolino del lavoratore assicurato potrà essere inserita una voce di trattenuta del tenore «Anf pagato al coniuge» o similari, oppure saldare il "netto a pagare" con due bonifici: uno diretto al lavoratore e l'altro al coniuge.


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Sono titolare di assegno di sostegno al reddito sotto forma di pensione INPS Cat. VO/COOP (bancario BCC) con inizio 01.06.2009, scadenza 01.06.2013, accesso originario alla pensione 01.07.2013. In data 26.04.2013 ho ricevuto dall'INPS la comunicazione "...con riferimento alla comunicazione che Le abbiamo inviato il giorno 01/02/2013, La informiamo che potrà accedere alla pensione a decorrere dal 01/12/2013." Ho rivolto un quesito on line all'INPS in cui chiedevo come avrei potuto campare e mantenere la famiglia da luglio a dicembre. L'INPS mi ha risposto così: "...Gentile utente, con riferimento alla sua richiesta Le comunichiamo quanto segue:  in riferimento a quanto richiesto, siamo purtroppo ancora in attesa di conoscere le ultime indicazioni del decreto che risulta in via di pubblicazione per capire se verrà, come aupicato, prorogato il pagamento dell'assegno straordinario che sta percependo. " Secondo Voi cosa devo fare adesso? Scusate l'ignoranza ma devo proprio rimanere nell'incertezza se da luglio in avanti avrò un reddito o meno? Devo andare in banca a chiedere un prestito? Michele da Cherasco

L'attuazione dell'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010, di cui si è già ampiamente discusso, è demandata al governo che annualmente stanzia i fondi necessari per coprire il periodo di slittamento della decorrenza della prestazione pensionistica ai lavoratori destinatari del beneficio. Ad oggi sono stati pubblicati due decreti a copertura dei lavoratori con apertura della finestra originaria (cioè con regole vigenti prima dello slittamento disposto con il Dl 78/2010) entro il 31.12.2012. Si tratta del Dm numero 63655 del 5 Gennaio 2012 e del Dm numero 68225 del 2 Ottobre 2012.  Si attende dunque la pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro di un terzo decreto per l'anno 2013. Tale decreto potrà coprire lo slittamento pari a 5 mensilità del lettore: la finestra originaria si sarebbe infatti aperta nel Luglio 2013 mentre, per effetto del Dl 78/2010, percepirà il primo rateo solo dal 1° Dicembre 2013. 


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L'articolo 34 del Dlgs 276/2003 - come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 92/2012 - prevede l'utilizzo dei contratto di lavoro intermittente per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente. L'elenco delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del regio decreto legge 15 marzo 1923, n.692, prevede al punto 5: «Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze--tetto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'articolo 6 del regolamento 10 settembre 1923, n.1955". Per «personale di servizio» negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, quali qualifiche posso far rientrare? Ad esempio, aiuto cucina, addetto alle pulizie, banconiere di bar? Arturo 

Si ricorda che a partire dal 18 luglio 2012 il contratto di lavoro intermittente può essere concluso:

1) in relazione alle esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro;

2) in ogni, caso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25° annodi età (ossia fino a 24 anni e 364 giorni);

3) in assenza di una specifica disciplina contrattuale, nelle attività discontinue elencate nella tabella delle attività contenuta nel Rd 2657/1923.

È quindi opportuno verificare prima che cosa prevede il Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) applicato, quindi (alternativamente) fare riferimento all'età dei singoli lavoratori e, da ultimo, verificare l'elenco delle attività individuate dal Regio Decreto del 1923 . Al punto 5 del suddetto elenco sono indicati «camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere...». Tale ipotesi, che include l'aiuto cucina, pare possa riguardare in via analogica il banconiere di bar; viceversa, più incerta appare la praticabilità del contratto richiamato nei confronti di colui che sia addetto esclusivamente alle pulizie, in assenza di attività (almeno) accessorie che consentano di farlo rientrare nella più ampia tipologia delle mansioni specifiche esercitabili nei pubblici esercizi. In alternativa è possibile fare ricorso a una serie di tipologia di rapporti: dal lavoro accessorio occasionale (pagamento tramite voucher nei limiti reddituali previsti, al contratto a termine, dal part time (anche a tempo determinato) fino alla somministrazione di lavoro tramite un'agenzia autorizzata.


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Sono nata il 25 maggio 1952 e ho lavorato fino al dicembre 1989. Da quella data mi sono fermata "a casa"  prima per accudire mia figlia e successivamente per gravi problemi di salute. Al 1990 ho versato contributi per 944 settimane (circa 18 anni e mezzo). Vorrei sapere quando potrò andare in pensione. Mi è stato detto che non ho diritto ad alcuna pensione fino a quando non compierò 65 anni. Questo non mi sembra in linea con quanto disposto dalla circolare 16 dell'Inps del 10 febbraio 2013. Carla da Bolzano

La circolare 16 del 10 febbraio 2013 consente la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia a condizione di poter far valere 15 anni di contributi (780 settimane) entro il 31 dicembre 1992. Tuttavia, i paragrafi 2 e 3 precisano che dal 1° gennaio 2013, anche nei confronti di tali lavoratori, i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema misto sono quelli previsti dalla riforma Monti-Fornero e devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita (+ 3 mesi). Ne deriva che non saranno comunque sufficienti 65 anni. Il futuro adeguamento scatterà dal 1° gennaio 2016. Dai dati forniti, qualora la lettrice possa far valere esclusivamente contribuzione da lavoro dipendenti nel settore privato, l'accesso avverrà tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018. La lettrice non può invocare alcun diritto acquisito fintantoché non li avrà perfezionati.


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