Rossini V

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Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono un lavoratore autorizzato ai volontari nel 2011 che tuttavia ha prestato attività lavorativa dopo il conseguimento dell'autorizzazione e dunque sono stato escluso dalla salvaguardia. Ho letto da piu' parti che oggi a seguito della legge di stabilità potrei mantenere le vecchie regole. Quanto c'è di vero? Non ci capisco piu' nulla. Edoardo da Vicenza

La platea dei lavoratori salvaguardati ai quali si applicano i requisiti e le decorrenze previste dalla legislazione vigente prima della riforma Fornero si è ampliata a seguito della legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012). Le modalità di attuazione di questi interventi dovranno essere tuttavia definite con DPCM da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Nello specifico la legge 228/2012, commi da 231 a 235, ha previsto che le disposizioni previgenti alla legge “Fornero” (D.L. 6.12.2011, n. 201 conv. in legge n. 214/2011) continuino a trovare applicazione, oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi, anche nei confronti dei:

a) lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi (governativi o non governativi) stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014 (comma 231, lettera a));

b) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (lettera b)):

- con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, ancorché abbiano svolto (successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011) attività lavorativa retribuita (comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) entro il limite di 7.500 euro annui (punto 1);- collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011, i quali avvieranno la contribuzione volontaria al termine della fruizione della mobilità ordinaria (punto 2);

c) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera c)), a condizione che:

- abbiano conseguito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500. In caso di cessazione infrannuale tale importo è rapportato ai mesi lavorati (punto 1);- perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014 (punto 2);

d) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, debbano attendere il termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè entro il 6 dicembre 2014) (lettera d)).

Ricordo che l'INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori, potenziali nuovi salvaguardati dalla legge di stabilità, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè il 6 dicembre 2011) sulla base:

a. per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;

b. della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari;

c. della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) (risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012).

Le modalità di attuazione di questi interventi, come detto,  saranno definite con DPCM da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.


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Sono una lavoratrice del settore privato che ha raggiunto 57 anni a Dicembre 2012 ed ho 35 anni di contributi. Sono stanchissima e vorrei andare in pensione con il regime sperimentale donna. Volevo sapere se questa possibilità esiste ancora e quando potrò accedervi. Grazie Laura da Modena

Il Dl 201/2011 ha mantenuto la possibilità per le donne lavoratrici di andare in pensione con 35 anni di contribuzione ed all’età di 57 anni se dipendenti e di 58 anni se autonome, con il trattamento pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo. Tale possibilità è consentita per coloro che maturano la decorrenza della pensione - cioè comprensiva delle finestre mobili di uscita - entro il 31 Dicembre 2015. È da tener presente che la citata anzianità contributiva può essere raggiunta anche con “riscatti”.

Ricordo che la pensione calcolata interamente con il sistema di calcolo contributivo risulta inferiore rispetto ai criteri di calcolo retributivo (che si applica in presenza di una anzianità contributiva non inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995) e misto (retributivo fino al 31 dicembre 1995 e contributivo dal 1° gennaio 1996 in poi, che si applica in presenza di una anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995). La penalizzazione della pensione a seconda dei casi può andare da un massimo del 25% fino ad un minimo del 10/12%.

Il pensionamento in questione risulta regolato con le finestre di uscita di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per quelle autonome e risulta escluso dalla penalizzazione rispetto all’età di 62 anni introdotta per le pensioni anticipate dalla riforma Monti. 


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Esodato dall'1/1/2009 nel settore del credito ( ex Intesasanpaolo poi Banco di Napoli), con assegno scadenza 1/1/2014, ho ricevuto ad agosto del 2012 la prima lettera che mi includeva nei possibili 65.000 salvaguardati. Ora, mentre alcuni miei colleghi hanno ricevuto la famosa 2a lettera, io ancora no, Recatomi ieri all'INPS di Cosenza (mia città di residenza) mi hanno detto che non riuscivano a vedere la mia posizione poichè in carico della Sede 51 di Napoli (prima alla Sede 49 di Milano). Come mai? (se la mia prima lettera di salvaguardia l'ho ricevuta proprio dalla Sede di Cosenza). Nè mi hanno saputo calcolare la decorrenza della pensione. Dal vostro calcolatore mi esce fuori che la decorrenza mi viene slittata a settembre 2014 ( per via delle finestre mobili, e quindi rimarrò senza assegno), ma non so se ho inserito bene i dati. Li trascrivo di seguito se potete darmene conferma: -Nato il 18/1/1953 -assunto il 9/7/1973 -settimane INPS fino al 31/1/2013: n. 2060 (sulla lettera INPS di collocamento all'esodo mi viene indicato che il calcolo dell'assegno con il sistema retributivo è sulla base di 2080 contributi settimanali), Comunque telefonato anche al numero verde dell'INPS, non mi hanno formito risposta e si sono limitati ad aprirmi una richiesta. Che fare?

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sono stato messo in mobilita' dal 31/12/2012 con accordo sindacale firmato con il ministero il 30/09/2011 in riferimento alla legge 223/91 sono nato 11/01/1954 e al 31/11/2012 o maturato 40 anni di contributi. Con le ultime leggi approvate posso andare in pensione a 42,6 mesi , ci sono state delle variazione sulla mia situazione con le ultime leggi che io possa andare in pensione prima dei 42.6 imposti dalla fornero .

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Sono un lavoratore (contributore volontario) che non ha ricevuto la lettera di salvaguardia. Vorrei sapere se posso comunque sperare di essere incluso nel secondo scaglione dei 55 mila dato che comunque maturo il diritto alla decorrenza entro il 6 Dicembre 2014. Quali sono le procedure per questo secondo scaglione? Arturo

Nell'attuazione dell'articolo 22 della legge 135/2012 il decreto ministeriale di attuazione, datato 5 ottobre 2012, ha precisato meglio le disposizioni di cui alla lettera c) e d) del suddetto articolo della legge 135/2012. Quest'ultima prevede la salvaguardia dei contributori volontari e dei cessati che con le vecchie regole avrebbero maturato la decorrenza della pensione tra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivi alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (il 6 dicembre 2011). Questa disposizione lasciava il dubbio circa la possibilità per un lavoratore la cui decorrenza si fosse situata prima del 6 Dicembre 2013 (24 mesi dall'entrata in vigore del citato DL) di accedere a questa salvaguardia. Il DM, invece, salvaguarda chi matura i requisiti entro il trentaseiesimo mese. Ciò consentirà quindi di recuperare nel secondo scaglione eventuali esclusi dal primo blocco di 65mila, che includeva chi maturava i requisiti entro il 6 Dicembre 2013.


Il decreto interministeriale del 5 ottobre, inoltre, comporta alcune novità. La prima scadenza da rispettare è fissata al 20 febbraio. Entro tale data le aziende che hanno sottoscritto accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali devono inviare al ministero del Lavoro l'elenco dei lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2012, indicando per ognuno la data di fine rapporto.

Dopo la prima scadenza del 20 febbraio, le aziende coinvolte dovranno inviare, inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno successivo al 2012, un elenco dei lavoratori che saranno licenziati nell'anno di riferimento secondo quanto previsto dall'accordo. Poiché i tempi di attuazione della salvaguardia prevista dalla spending review si sono protratti, nel 2013 le aziende dovranno inviare due elenchi: entro il 20 febbraio per quanto riguarda il 2012, ed entro il 31 marzo per l'anno in corso. Il ministero inoltrerà gli elenchi all'Inps, il quale, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, sulla base della data di licenziamento, ammetterà i lavoratori alla salvaguardia. Tale procedura riguarda, secondo le stime fatte dal ministero, 40mila persone.

C'è tempo invece sino al 21 maggio i lavoratori che hanno sottoscritto accordi individuali o collettivi all'esodo (i cosiddetti "cessati dal servizio"), per presentare la domanda di accesso al beneficio presso le direzioni territoriali del lavoro.


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