Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Il giorno 30 Novembre 2012 ho raggiunto i requisiti per l'inserimento nella graduatoria dei salvaguardati (i primi 65,000), infatti a quella data ho raggiunto i 40 anni di contribuzione ed ero stato autorizzato alla contribuzione volontaria prima del 4/12/2011 (la mia pratica e' comunque in corso di verifica da parte dell'INPS).
L'INPS non ancora pubblicato la graduatoria definitiva dei salvaguardati ed il mio quesito e' se io possa comunque fare domanda di pensione ora (...in attesa della lista) o se invece debba aspettare la lista definitiva. Presumo che qualora io debba aspettare la pubblicazione della lista definitiva l'efficacia della domanda di pensione avra' comunque valore retroattivo.  Potreste chiarirmi quale procedura si debba seguire nella mia situazione.  Carlo

Ritengo che la risposta sia negativa. La presentazione della domanda di pensione è evidentemente subordinata alla comunicazione dell'inclusione del lavoratore nella salvaguardia. E' pertanto necessario attendere che l'Inps completi la lista definitiva e comunichi le istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda ai soggetti inclusi. In caso contrario il rischio è che la domanda venga respinta come è accaduto per molti lavoratori. Si consiglia tuttavia di ottenere un riscontro presso un patronato.


 Egregi Signori, sono nata a To il 7.2.1957. Sono stata assunta il 1° luglio 1974 presso uno studio commercialistico, e dopo 10 mesi ho cambiato studio, e così senza interruzione contributivaho lavorato fino al 30.09.2009, data in cui sono stata licenziata per riduzione del personale. Ho percepito 12 mesi di disoccupazione ed ho chiesto l'autorizzazione a pagare i contributi volontari nel 2009. Li sto pagando senza alcuna interruzione. Continuando a versarli, al 30 giugno 2014 io raggiungo i 40 anni di contributi versati. Gradirei sapere se rientro nei salvaguardati e pertanto se potro' andare in pensione con le vecchie regole, e cioè: 40 anni di contributi e un anno per l'apertura della finestra. Grazie per la risposta. Fiorenza

La risposta è negativa. L'articolo 22 del Dl 95/2012 ha esteso la salvaguardia ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria a coloro che possano vantare le seguenti condizioni:

a) il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a conseguire, secondo la disciplina vigente  anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, il diritto al pensionamento con decorrenza compresa entro un periodo non superiore a trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 (6 dicembre 2011) (cioè entro il 6.12.2014);

b) che tali soggetti  non abbiano comunque ripreso attività lavorativa successivamente all’autorizzazione in parola e possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del DL 201/2011. 

Nel caso di specie, raggiungendo i 40 anni nel giugno 2014 la finestra si aprirerebbe nel 2015, oltre la deadline consentita al punto a).


 


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Nato il 01/1/1953 esodato telecom con accordi sindacali e confindustria del 2 novembre 2010 collocato in mobilità ai sensi art.4 e 24 della legge n.223/91 a partire dal 31 dicembre 2011con lettera del 22 dicembre 2011; durata della mobilità 3 anni fino al 31 dicembre 2014 quando avrò 40 anni di contributi e 61 anni.Volevo chiedeLe se rientro in qualche legge e emandamenti vari della legge fornero per i salvaguardati con le vecchie regole pensionistiche o quando andrò in pensione. Andrea

L'articolo 22, comma 1, lettera a) del Decreto legge numero 95 convertito con legge numero 135 del 7 Agosto ha esteso la salvaguardia (nuovi 55 mila soggetti) - tra l'altro - ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991.

Si ricorda tuttavia che questa seconda salvaguardia non è "operativa" in quanto non è stato (ancora) pubblicato in gazzetta il decreto attuativo del ministero del lavoro.

Nel caso di specie se l'accordo in questione è stato firmato nella sede di governo (cioè Ministeri o Presidenza del Consiglio) è potenzialmente in possesso dei requisiti per essere incluso nel secondo gruppo dei 55 mila lavoratori salvaguardati (nel campo soggetti in mobilità) perchè raggiungerebbe i requisiti per la pensione - secondo la vecchia disciplina - entro la fine della mobilità. 

Per la definizione completa della situazione ci vorrà tuttavia tempo perchè l'inps dovrà stilare una graduatoria degli aventi diritto (cd. criterio di monitoraggio) sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro (art 22 uc, Dl 95/2012). Coloro che risulteranno inclusi potranno definitivamente accedere alla pensione con le vecchie regole.

 

Si consiglia pertanto di farsi assistere da un patronato.


Sono nato il 28/09/1955. Al 29/07/2011 sono stato licenziato per giustificato motivo oggettivo in quanto a causa di una riorganizzazione aziendale la mia posizione lavorativa è stata soppressa. L'azienda (settore metalmecc. con un organico inferiore a 15 dipendenti )mi ha poi proposto un incentivo all'esodo da me accettato con tanto di verbale di conciliazione firmato da entrambe le parti ma non in presenza di una figura sindacale. Mi è stata corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso e ho percepito l'indennità di disoccupazione per un anno precisamente fino al 07/12/2012. Non sono riuscito a trovare lavoro durante questo periodo, anche se iscritto al CPI.
La mia situazione contributiva al 30/09/2012 è di 2082 settimane (incluso l'anno di disoccupazione). Il 12/09/12 ho provveduto ad inoltrare tramite patronato domanda di ammissione ai salvaguardati alla DTL allegando copia lettera di licenziamento e del verbale di accordo.
Vorrei sapere se la mancanza di una parte sindacale puo' influire a non considerarmi un salvaguardato. Inoltre, in caso di diniego da parte del ministero politiche sociali, è possibile fare ricorso? In base alle vecchie regole della pensione, dopo la finestra di un anno, avrei potuto andare in pensione a ottobre 2013. Ho nel frattempo fatto domanda all'Inps di contribuzione volontaria.
Che aspettative avrò? Giuseppe

L'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 ha incluso i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:

  • la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti;
  • il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato l’accesso al pensionamento con decorrenza compresa entro il 6.12.2013 (ora 6.12.2014)
  • il lavoratore non sia stato rioccupato successivamente alla data di cessazione dell'attività lavorativa

Ritengo pertanto che, sussistendo un accordo con il datore di lavoro (è sufficiente anche un accordo individuale senza la rappresentenza sindacale), possa potenzialmente mantenere le vecchie regole di pensionamento. La procedura seguita - con la produzione dell'istanza di accesso alla DTL - è corretta. In caso di rigetto dell'istanza è possibile produrre ricorso entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.


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scrivo la presente in rappresentanza di circa 600 lavoratori che attualmente sono tutti in mobilità per fallimento aziendale. La maggior parte di questi lavoratori è costituita da over 55 anni,con le vecchie regole delle quote 96 e con eventuali riscatti della laurea si poteva sperare di andare in pensione. Con la riforma Fornero siamo condannati alla fame e il bello è che nessuno dei sindacalisti da noi interpellati e neppure l’inps sa dirci con certezza se entriamo o no nelle liste dei salvaguardati.
Entriamo o no nelle liste dei salvaguardati ? Qui di seguito il contenuto di una lettera di protesta che abbiamo fatto pubblicare su un sito di Informatori scientifici. Grazie.

Come un ammortizzatore sociale ( CIGS ) chiesto ed ottenuto dai curatori fallimentari di un’azienda fallita, sollecitati dai lavoratori e dai sindacati con il preciso ed ovvio obbiettivo di allungare la copertura contributiva, possa tramutarsi in un ostacolo all’ottenimento del diritto al pensionamento con le regole ante riforma Fornero!!! Questa è la tragicomica vicenda di un gruppo di lavoratori di un ‘azienda farmaceutica dichiarata fallita nel mese di gennaio 2011 della quale, nonostante abbia interessato le OOSS, i partiti, le Commissioni Lavoro della Camera e del Senato, il Patronato, l’Inps provinciale, regionale e nazionale, nessuna di queste entità ha saputo, voluto o potuto dare una spiegazione sul perché simili fatti possano succedere e come si possa porvi rimedio! I fatti in breve: gennaio 2011 il Tribunale di Milano dichiara fallita la società della quale ero dipendente lasciando senza lavoro circa 600 dipendenti ( la maggior parte Informatori Scientifici del Farmaco ) sparsi fra le varie provincie italiane; in data 18 febbraio 2011 i Curatori Fallimentari avviano la procedura sindacale di licenziamento collettivo; in data 15 aprile 2011 viene avviata in regione Lombardia la procedura per la dichiarazione di mobilità attraverso un accordo sindacale che impegna inoltre la Curatela Fallimentare a presentare istanza al Ministero del Lavoro per il riconoscimento della CIGS per 12 mesi a partire dalla data di fallimento ( per garantire ai lavoratori una maggiore copertura temporale degli ammortizzatori sociali ); in data 19 aprile 2011 la Curatela Fallimentare invia ai dipendenti la comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro; in data 30 maggio viene autorizzata la concessione della CIGS con decorrenza 14 gennaio 2011 per un periodo di 12 mesi alla fine dei quali scatterà la mobilità. Quale quindi le motivazioni per definirla una tragicomica vicenda? La circolare INPS n.35 dd. 14/03/2012 al punto 7.3 comma a illustrava chiaramente quali fossero i requisiti per le deroghe alla riforma Fornero per cui era sufficiente che il lavoratore avesse stipulato un accordo di mobilità entro la data del 04 dicembre 2011 e che maturasse il diritto alla pensione entro la durata della mobilità!! Quindi per i lavoratori vicini all’età pensionabile un sospiro di sollievo!! No era troppo bello: il Governo aggiunge successivamente che alla data del 04 dicembre 2011 il lavoratore doveva anche aver lasciato l’azienda e quindi siccome la mobilità partiva dopo la CIGS e precisamente in gennaio 2012 a questi lavoratori veniva negato il diritto al pensionamento!!! Altra ironia : i lavoratori se informati di questo avrebbero potuto tranquillamente anticipare volontariamente l’accesso alla mobilità e quindi avrebbero potuto beneficiare delle deroghe alla riforma ma sono stati altresì caldamente invitati dai Patronati e dall’INPS stesso a non anticipare l’ingresso nella mobilità proprio per non perdere un periodo di copertura contributiva!!! La logica domanda rivolta a tutte le organizzazioni succitate è stata di considerare come data di uscita dall’azienda o la data del fallimento ( quale più ovvia uscita dall’azienda se non il fallimento della stessa ? ) o la data dell’accordo di mobilità siglato in regione Lombardia con le OOSS !! L’unica disarmante risposta avuta è stata un disarmante vedremo di considerare… se, ma e però!!! Con la facile conseguenza di trovarsi fra breve senza ammortizzatori sociali, senza pensione e con la beffa, che non avendo sottoscritto incentivi economici all’esodo, non possiamo considerarci esodati e perlopiù senza il contributo economico derivante da tali incentivi!!!! Roberto


Ritengo che la situazione non sia senza speranza. Il decreto legge numero 95 del 2012 ha ampliato infatti la salvaguardia per altri 55 mila lavoratori e l'attuale legge di stabilità (in approvazione al Senato) dovrebbe tutelarne altri 10 mila circa. Nello specifico l'articolo 22, comma 1, lettera a) del Decreto legge numero 95 convertito con legge numero 135 del 7 Agosto ha esteso la salvaguardia ai lavoratori le cui imprese abbiano stipulato entro il 31.12.2011 presso la sede governativa (cioè presso i Ministeri o Presidenza del Consiglio) accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali ancorchè non abbiano cessato l'attività lavorativa e non siano stati messi in mobilità alla data del 4.12.2011 a condizione che questi maturino i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità.

L'emendamento proposto nella legge di stabilità tutela invece i lavoratori posti in mobilità sulla base di accordi anche firmati al di fuori della sede di governo entro il 31.12.2011 e cessati entro il 30.9.2012 che maturano i requisiti per la pensione entro il termine dell'indennità di mobilità. 

Ritengo pertanto che i lavoratori del gruppo se maturano i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità potranno potenzialmente mantenere le vecchie regole di pensionamento in base ad uno dei citati provvedimenti.


Nata a marzo 1956 - 36 anni di contributi il 19.12.2012 - dipendente di Poste Italiane S.P.A.intendo usufruire della legge Dini con penalizzazione. Quando produrre la domanda, a chi indirizzarla, da quando sarò considerata in pensione( ovvero non dovrò più presentarmi al lavoro) e quando percepirò la buonuscita,ma soprattutto quando inizierà l'erogazione della pensione mensile e che percentuale di penalizzazione mi toccherà rispetto al mio stipendio attuale? Angela

L'opzione contributiva (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) è rimasta in vigore anche dopo l'approvazione della Riforma Fornero a condizione che la decorrenza si collochi entro il 31.12.2015 (Circ. Inps 35/2012). L'opzione consente alle lavoratrici donne che abbiano maturato almeno 57 anni di età (58 per le autonome) e 35 di contributi di accedere alla pensione optando per la liquidazione della pensione con il sistema di calcolo totalmente contributivo. Posto che la Circolare Inps numero 35 del 2012 ha disposto l'applicazione della speranza di vita (3 mesi dal 2013) si ritiene che i requisti nel caso di specie si perfezionino nel Giugno 2013 (57 anni e 3 mesi di età anagrafica) e che il primo rateo verrà dunque erogato dal 1° Luglio 2014 per l'applicazione delle finestre mobili (eccezionalmente mantenute in vigore per questa categoria di soggetti).

In generale la domanda di pensione deve essere presentata 2/3 mesi prima dell'apertura della finestra di uscita. La penalizzazione dipende dalla situazione contributiva anche se in genere oscilla in una forchetta compresa tra il 15-25% rispetto all'opzione retributiva. Si consiglia pertanto di rivolgersi ad un patronato con l'estratto contributivo per un calcolo piu' accurato nonchè per lo svolgimento della pratica di pensionamento. 


Salve vorrei sapere se andrò in pensione in base a questi dati in merito alla clausola dei salvaguardati riforma fornero ultimo ampliamento novembre 2012. Sono nato il 20/03/1954 età 58 anni ed a Maggio 2013 farò 39 anni di contributi versati. Ho cessato l'attività lavoratica nel mese di novembre 2007 attraverso un accordo individuale riconosciuto dal DTL. Dal mese di Dicembre 2007 che verso contributi volontari.  In base alle aspettative di vita della riforma pensionistica, della finestra attualmente in vigore, quando andrò in pensione? Rientro tra i salvaguardati e quindi andrò in pensione con le vecchie regole? Marco

L'ampliamento non modifica il requisito secondo il quale i lavoratori cessati dal servizio o coloro che versano i contributi volontari debbano maturare la decorrenza della pensione entro il 6.12.2014. Nel caso si specie ciò non si verifica (raggiungerebbe i 40 anni nel maggio 2014 con decorrenza nel 2015) e dunque non può mantenere le vecchie regole di pensionamento. Le nuove norme richiedono il perfezionamento di 42 anni e 6 mesi di contribuzione a qualsiasi titolo accreditata.


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Esodato poste con accordo individuale in possesso di tutti i requisiti di cui alla lett. g), comma 1, art,2 decreto interministeriale 1 giugno 2012. Presentata e accolta istanza presso la DTL di Mantova entro il termine del 21 novembre, proseguita in originale all'INPS come da lettera di conferma ricevuta dal sottoscritto  chiedesi  l'Istituto Previdenziale, a sua volta, mandera' una lettera di conferma agli interessati con  l'esito della richiesta per la fruizione dei benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati" ? Sandro

Sì, l'Inps dovrà confermare l'accesso alla salvaguardia relativamente al 1° gruppo dei lavoratori salvaguardati con il decreto del 1° Giugno (i primi 65mila). Com'è noto l'istituto sta provvedendo a definire la graduatoria degli aventi diritto ed è necessario quindi attendere ulteriori istruzioni. In particolare l'istituto dovrà indicare le modalità di presentazione delle domande per la pensione per ottenere il beneficio del mantenimento delle vecchie regole pensionistiche.

Sono in mobilità ordinaria ai sensi degli art.4 e 24 legge 23/06/1991 n°223 con accordo sindacale stipulato presso la regione in data 19/01/2010 per riduzione di personale.Ho firmato per l'uscita in dicembre 2010 e sarò in mobilità fino al 31/12/2014 maturando i requisiti alla pensione con quota 98 e 61 anni entro il periodo di mobilità.Per l'INPS sono un propabile salvaguardato.Non ho fatto domanda di istanza DTL,vorrei sapere se ho sbagliato! In caso affermativo posso recuperare,visto che il termine e'scaduto il 21 novembre? Grazie! Pietro

No non ha sbagliato. Ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro del 1° Giugno l'istanza alla DTL non è necessaria per i lavoratori in mobilità ordinaria.

Con riferimento allo slittamento dei requisiti pensionistici per aspettativa di vita, dovuti alla riforma Sacconi, non ho trovato alcuna interpretazione concreta del paragrafo contenuto nel messaggio 13343 INPS di agosto 2012, specificamente quando recita " Limitatamente ai soggetti di cui all’articolo 2, lettera c), del decreto interministeriale 1° giugno 2012, già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, che, per effetto dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, conseguono il trattamento pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai singoli Regolamenti di settore verrà assicurata a carico dei Fondi di solidarietà la prosecuzione dell’erogazione dell’assegno straordinario fino al conseguimento della pensione." Ad oggi non mi risulta che alcun regolamento di settore abbia dato seguito a questa determinazione, che resta quindi a livello di ipotesi o proposta. In pratica poichè i miei vecchi requisiti pensionisti maturavano il 1.1.2015 e quindi sino a quella data l'accordo di esodo prevedeva che la Banca mi pagasse i contributi, considerando che io dovrei uscire dal Fondo nello stesso mese di gennaio, dopo aver utilizzato completamente i 60 mesi concessimi del regolamento, mi domando, chi mi pagherà i 3 mesi che la riforma Sacconi mi ha aggiunto di aspettativa di vita? Qualcuno ad oggi, lo sa? Alessandra

Condivido in pieno le preoccupazioni. Ad oggi non sono stati adottati provvedimenti ufficiali al riguardo. Come per molti altri provvedimenti indicati nel messaggio 13343 c'è un certo ritardo delle istituzioni competenti. 


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Buongiorno,  sono nato il 04/02/1958 ho iniziato a lavorare a Novembre 1973 e ho terminato la mia vita lavorativa a Novembre 2009 (quindi 36 anni di contributi) poi ho stipulato un accordo sindacale di mobilità ordinaria di 3 anni con la mia azienda (Febbraio 2010/Febbraio 2013), sono quindi un lavoratore precoce e posso rientrare negli esodati? Ed eventualmente versare i contributi mancanti per arrivare ai 40 anni e fare domanda di pensione? Io sinceramente non ci capisco più nulla .... Massimo

La risposta è negativa. Ai sensi dell'articolo 24, comma 14, lettera a) del Dl 201/2011 e dell'articolo 22, comma 1, lettera a) del Decreto legge numero 95 convertito con legge numero 135 del 7 Agosto i lavoratori in mobilità possono mantenere le previgenti regole di pensionamento, tra le altre condizioni, se maturano i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità. In questo caso al termine della mobilità, nel Febbraio 2013, si presume che siano stati perfezionati poco piu' di 39 anni di contribuzione, un livello dunque non sufficiente per ottenere la salvaguardia (sarebbero stati necessari 40 anni di contribuzione).


 

Salve,sono nato il 18.04.1956, a dicembre 2012 maturo 40 anni di contribuzione  sono in mobilta' in deroga fino al 31.12.2012. l'inps mi dice che non sono un salvaguardo in quanto la mobilta' in deroga non rientra. Che fine faccio? Calogero

La posizione dell'Inps è corretta in quanto ne' il Dl 201/2011 nè il Dl 95/2012 hanno tutelato i lavoratori in mobilità in deroga. Con la legge di stabilità la sua posizione potrebbe però cambiare. L'emendamento proposto dai Relatori estenderebbe infatti la salvaguardia anche ai lavoratori in mobilità in deroga (purchè cessati entro il 30.9.2012) che maturino i requisiti per la pensione entro la fruizione della mobilità in deroga.  E' necessario dunque attendere l'approvazione della legge di stabilità per conferma.

 

 


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