Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Buon giorno, gradirei sapere se sono tra le persone salvaguardate.Sono nato il 11-09-1954.Dal 31 -12 - 2011 sono in mobilita'con l'assicurazione di andare in pensione con la vecchia normativa il 1 febbraio 2017, in seguito ad accordi sindacali conclusisi il 15-11-2011 e procedura di mobilita' avviata in data 10-10-2011 ai sensi degli artt.4 e 24 legge n.223/1991 dalla societa' Polimeri Europa.'Gruppo Eni,(tutto cio' e' scritto nel verbale di accordo e sottoscritto anche da Associazione Industriali).Al 31.03.2012,i contributi erano di 1834+61 figurativi del serv.militare.(Nel totale sono inclusi anche 13 sett. di preavviso)Ho iniziato a lavorare il 22 dicembre 1976,pertanto ad ottobre 2011 ho compiuto 36 anni di contributi.Maturei i 40 anni ad ottobre 2015.(Tale calcolo mi era gia' stato fatto da INPS a giugno 2011).Nel luglio scorso ho ricevuto lettera da INPS in cui mi si diceva che ero tra i possibili beneficiari della vecchia legge.Con successiva comunicazione mi si diceva che non potevo rientrare nei primi 65.000 non avendo lasciato il lavoro entro il 4 dic 2011. Marco

L'articolo 22, comma 1, lettera a) del Decreto legge numero 95 convertito con legge numero 135 del 7 Agosto ha esteso la salvaguardia ai lavoratori le cui imprese abbiano stipulato entro il 31.12.2011 presso la sede governativa accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali a condizione che questi maturino i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Ciò indipendentemente dalla data di cessazione dell'attività lavorativa. Nel caso di specie dunque se l'accordo in questione è stato firmato nella sede di governo (Ministeri o Presidenza del Consiglio) è attualmente in possesso dei requisiti per essere incluso nel secondo gruppo dei 55 mila lavoratori salvaguardati. 

Il paletto della necessità di aver firmato gli accordi presso la sede di governo dovrebbe essere tuttavia eliminato con l'approvazione definitiva della legge di stabilità.

 


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Buona sera, sono nato nel 1956 e lavoro presso TelecomItalia, la mia azienda mi chiede di aderire alla mobilità. Dal 30 dicembre 2012 fino a marzo 2013 sarei in mancato preavviso. Da marzo 2013 a marzo 2017 sarei in mobilita, data in cui potrò andare in pensione secondo la vecchia legge, visto che Telecomitalia ha stipulato nel 2010 accordi con il ministero del lavoro per la mobilità di 3900 dipendenti. vorrei sapere se secondo il recente decreto dei 55mila la mia situazione rientra tra i salvaguardati e quindi di andare in pensione con le vecchie regole. Giuseppe

L'articolo 22, comma 1, lettera a) del Decreto legge numero 95 convertito con legge numero 135 del 7 Agosto estende la salvaguardia ai lavoratori le cui imprese abbiano stipulato entro il 31.12.2011 presso la sede governativa accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali a condizione che questi maturino i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Nel caso di specie ritengo dunque che sussistano i requisiti per mantenere eccezionalmente in vigore le vecchie regole pensionistiche.

Si tenga tuttavia presente che - almeno allo stato attuale - il possesso dei requisiti non è garanzia di poter usufruire della salvaguardia. Il beneficio verrà infatti concesso ad un numero pari a 55mila lavoratori (così determinati da un plafond di risorse stanziate dal governo) sulla base di una graduatoria Inps ordinata a seconda della data di cessazione del rapporto lavorativo.

Prima dell'adesione agli accordi è dunque necessario perlomeno essere consapevoli della situazione e dei rischi e di cercare un confronto con i propri rappresentanti sindacali.


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Sono nato il 26 03 1953 ho cessato il lavoro il 30 12 2010 in seguito ad accordo collettivo di incentivo all'esodo con conseguente conciliazione individuale (art. 410/411) e messo in mobilità alla data dell' 8 maggio 2011 maturavo i requisiti a marzo 2014 (quota 97) con decorrenza pensione ad aprile 2015, ma nell'estate del 2011 è stata anticipata la legge per l'aumento dei requisiti in base all'aspettativa di vita di 3 mesi (requisiti giugno 2014 decorenza luglio 2015), sono salvaguardato? o sono fuori? posso fare qualche cosa a livello legale? premetto che nell'estate del 2011 la funzionaria inps mi disse che non serviva fare domande per contributi volontari, perchè essendo in mobilità li percepivo già ed eventualmente la avrei dovuta fare alla fine. Rossano

Nel caso di specie si presume che l'indennità di mobilità abbia una durata triennale e che termini quindi nel maggio del 2014. Ciò detto ricordo che le attuali norme (articolo 24, comma 14, lettera a) del Dl 201/2011 e il successivo decreto interministeriale dello scorso 1° Giugno) salvaguardano i lavoratori in mobilità che maturino i requisiti per il pensionamento entro la fine dell'indennità di mobilità. Nel caso di specie, come osserva, per effetto dell'aspettativa di vita istat (articolo 12, comma 12-bis del Dl 78/2010), i requisiti per il pensionamento verrebbero però ad essere perfezionati oltre il termine dell'indennità di mobilità (dal 2013 sono infatti necessari 61 anni e 3 mesi e il perfezionamento di quota 97,3 e dunque si verificherebbe uno spostamento dal marzo 2014 al giugno 2014). Questa circostanza non è tuttavia causa di esclusione dalla salvaguardia. Il messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 ha infatti precisato che questi lavoratori con specifici interventi, cessati entro il 31 dicembre 2011, rientreranno comunque tra i destinatari della salvaguardia. L'inps non ha al momento ancora precisato la natura di questi interventi.


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La mia azienda aveva stipulato nel 2010 un accordo in sede governativa per le eccedenze occupazionali. Dovrei firmare il verbale d'uscita ufficiale dalla mia azienda telefonica il 30 dicembre 2012, dal 1 gennaio 2013 scatta il preavviso nel mio caso 4 mesi, dove l'azienda paga lo stipendio e i contributi pur non essendo più in servizio, dal 1 maggio vado in mobilità in questo caso poiché raggiungo i requisiti dei 40 anni all'interno del periodo di preavviso, posso andare comunque in pensione con la vecchia legge? Renzo

L'articolo 22, comma 1, lettera a) del Decreto legge numero 95 convertito con legge numero 135 del 7 Agosto ha esteso la salvaguardia ai lavoratori le cui imprese abbiano stipulato entro il 31.12.2011 presso la sede governativa accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali a condizione che questi maturino i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Ciò vale indipendentemente dalla data di cessazione dell'attività lavorativa. Non sono state comunicate informazioni relative ai lavoratori che maturino i requisiti per la pensione, secondo la vecchia disciplina, prima ancora della percezione dell'indennità di mobilità (ad esempio durante la cassa integrazione oppure come nel caso di specie entro il periodo di preavviso). Tuttavia posto che tali situazioni sono in genere presupposti del collocamento in mobilità (ordinaria s'intende) e che le disposizioni tutelano coloro che entro il termine dell'indennità di mobilità abbiano maturato i requisiti per la pensione (indicando cioè un termine massimo) ritengo che la posizione possa risultare comunque salvaguardata. 


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L’articolo 22 del Decreto Legge numero 95 del 6 Luglio 2012 riporta la frase “ accordi stipulati in sede governativa”.
La mia azienda (Pininfarina) in data 02/12/2011 ha stipulato un accordo per la gestione di 127 esuberi con la Regione Piemonte e Sindacati (l’accordo prevede 12+12 di CIGS più 36 di Mobilità). Il dubbio che nessuno ancora riesce a togliermi è il seguente: questo accordo è da considerarsi Governativo? Oppure sono governativi solo quelli firmati al Ministero.
Per me è di vitale importanza essere tutelato dal suddetto articolo, in quanto alla fine della cigs avrei raggiunto 41 anni di contributi e potrei accedere alla pensione con i vecchi requisiti, in caso contrario non saprei come raggiungere i nuovi requisiti pensionistici (42 + 8 mesi). Calogero

L'articolo 22, comma 1, lettera a) del Decreto legge numero 95 convertito con legge numero 135 del 7 Agosto ha esteso la salvaguardia ai lavoratori le cui imprese abbiano stipulato entro il 31.12.2011 presso la sede governativa accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali a condizione che questi maturino i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Ciò vale indipendentemente dalla data di cessazione dell'attività lavorativa. Per accordi governativi si intendono solo quegli accordi stipulati dalle aziende e sindacati presso il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico o la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'attuale legge di stabilità, il cui iter di approvazione sta volgendo al termine, contiene tuttavia una ulteriore estensione della salvaguardia anche a coloro che, come in questo caso, abbiano stipulato accordi al di fuori della sede governativa (a condizione però in questo caso che la data di cessazione dell'attività lavorativa sia avvenuta entro il 30.9.2012). 


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