Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

sarei grato potessi avere conferma se, in base ai dati di seguito riportati, rientro fra i 55 mila esodati salvaguardati dall'art.22 del Dl 95/2012 convertito con la Legge 135/2012:
ex dipendente azienda privata (ora in liquidazione), cessazione rapporto di lavoro con accordo individuale da Ottobre 2010, autorizzato al versamento contributi volontari da Novembre 2010, contributi versati ininterrottamente da Novembre 2010 ad oggi = 39 anni e 3 mesi, raggiungerò i 40 anni di contributi a Marzo 2013 con il versamento da fare entro Giugno 2013, nessuna occupazione dalla data dell'autorizzazione ai versamenti volontari.
Sarebbe inoltre possibile avere un'idea di quando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale previsto nell'art.22 del citato Dl ? Walter

L'articolo 22 del Decreto legge numero 95 tutela, tra gli altri, i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4.12.2011 che abbiano almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6.12.2011 e che non abbiano ripreso attività lavorativa successivamente al conseguimento dell'autorizzazione volontaria della contribuzione. I lavoratori in questione devono inoltre essere in possesso dei requisti per maturare la decorrenza del trattamento - con le vecchie regole - entro il 6.12.2014. Si ritiene pertanto che possa risultare incluso in questa categoria di soggetti. L'attuazione dell'articolo 22 è demandata ad un nuovo decreto interministeriale che doveva essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla data di conversione del Dl 95/2012 (cioè entro il 14.10.2012). Attualmente il decreto dovrebbe essere in fase di registrazione alla Corte dei Conti.


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Sono una ex dipendente di 56 anni di uno zuccherificio che il 24 novembre del 2009 ha sottoscritto un accordo sindacale per l'esodo incentivato, ritenendo di poter andare in pensione, con l'opzione  contributiva ( 57 anni per le donne della riforma Dini), a partire dalla vecchia terza finestra del 2013. Con la riforma Sacconi mi ritrovo a mio carico, con l'allungamento della finestra mobile oltre ai tre mesi aggiuntivi della nuova aspettativa di vita, ulteriori 15 mesi e , così, se tutto fila liscio dovrei essere in pensione a partire dall'ottobre 2014. Ad oggi ho maturato 36 anni e 6 mesi di contribuzione INPS. Poichè da questo mese termina l'assegno di mobilità ed i requisiti minimi di 57 anni li raggiungo il 19 giugno del 2013 le chiedo se posso rientrare nelle nuove disposizioni della legge finanziaria, anticipando quale esodata la data di pensionamento. Assunta

La risposta è negativa. Le disposizioni contenute nella legge di stabilità (per quanto è dato sapere al momento attuale) non producono cambiamenti per la sua posizione previdenziale e in generale per coloro che intendono usufruire della cd. "opzione donna" (articolo 1, comma 9, legge 243/04).  Resta dunque confermata la possibilità di andare in pensione optando per la liquidazione del trattamento con il sistema contributivo una volta perfezionati 57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi a cui aggiungere una finestra mobile di 12 mensilità (Circ. Inps 53/2011 e 35/2012).


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Sono un'esodata nata il 23/7/1953. Lavoro dal settembre 1972 ed ho maturato i 40 anni il 30/9/2012. Sono in mobilità dal 1/6/2009 per 36 mesi. Visto che mi mancavano 4 mesi di contributi ho sospeso la mobilità per un lavoro a tempo determinato, per 8 mesi, dal 1/12/2010 al 31/7/2011 prorogando quindi la mia mobilità che dovrebbe terminare il 31/1/2013. Se riesco ad ottenere la salvaguardia dovrei andare in pensione il 01/12/2013. Ora la ditta dove ho lavorato mi ha richiamato proponendomi un ulteriore anno di lavoro, con un contratto a tempo determinato di circa un anno per "sostituzione maternità". Io vorrei accettare per non rimanere senza sussidi durante i 10 mesi dalla fine della mobilità al pensionamento, mi chiedo però se accettando un lavoro perderei la salvaguardia. L'INPS mi ha detto di sì, mentre il patronato mi ha detto di no, che il fatto di lavorare o meno è ininfluente ai fini della salvaguardia. Inoltre sarei disposta anche a rinunciare a due mesi di mobilità per ottemperare ai miei impegni con l'azienda. Ci sarebbero problemi? Luciana

La posizione dell'Inps non è coerente. Il decreto interministeriale dello scorso 1° Giugno non richiede - riguardo ai lavoratori in mobilità ordinaria - non dispone la necessità di non aver trovato un'occupazione lavorativa, ovviamente compatibile con la permanenza nelle liste di mobilità, per il periodo successivo alla data di collocamento in mobilità. Si ritiene pertanto che l'accettazione di un lavoro a tempo determinato sia ininfluente ai fini della salvaguardia.

Per completezza si ricorda che la necessità di non aver trovato occupazione lavorativa è sancito invece per i lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordo con il datore di lavoro (art. 6, comma 2-ter, dl 216/2011) nonchè per gli autorizzati alla contribuzione volontaria della contribuzione.


Sono esodato ENEL con accordi individuali , cessato dal lavoro il 31/12/2009.  Autorizzato dall’INPS ai versamenti volontari in data 01/02/2010 (sempre pagati fino a giugno 2012).
Ho ricevuto avviso INPS il 30/07/2012 che sono tra i possibili salvaguardati .  Ho raggiunto 2080 settimane (40 anni) di contributi il 07/04/2012 ( secondo sportello amico INPS)
Ho presentato domanda online alla D.T.L. di Torino il 08/08/2012 ed ho ricevuto risposta positiva di accoglimento dell’istanza tramite email il 09/10/2012 (il Patronato dice che non ha valore perché non ho la firma digitale certificata, è vero??)  Chiedo se devo ancora pagare i contributi volontari,già pagati fino a giugno 2012 (circa 3 mesi in più dei 40 anni maturati).  Inoltre le chiedo se e cosa posso fare per recuperare i 6 mesi di finestra che mi sono stati aggiunti dopo che ho cessato la mia attività lavorativa e firmato accordi con il mio datore di lavoro.  Infine,secondo Lei quando potrò prendere la sospirata pensione? Mauro

Si tratta di una scelta personale. Avendo raggiunto i 40 anni di contribuzione certificata Inps può anche sospendere il versamento dei volontari. Tenga comunque presente che è necessaria una comunicazione Inps circa l'effettiva inclusione nella salvaguardia prima di poter avere la certezza di mantenere le previgenti regole di pensionamento. La comunicazione dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. In tal caso la pensione decorrerà dal mese di Giugno 2013 trascorse 13 mensilità di finestra mobile. Il recupero dei mesi di slittamento non è possibile nel suo caso in quanto non rientra nelle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 12-bis del Dl 78/2010 (il quale ha disposto la proroga dell'assegno di sostegno per il periodo intercorrente tra le vecchie e le nuove finestre per i soli lavoratori in mobilità ordinaria o nei fondi di solidarietà di settore al 31 Maggio 2010).  


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Salve dottore, le pongo il mio interrogativo; ho 54 anni, ho lavorato dal novembre 1973 al settembre 2008, poi in CIG ( salvo qualche periodo di lavoro) fino al dicembre 2011, e dal 31 dicembre2011 licenziato e messo successivamente in lista di mobilità, pensa che potrò far parte dei prossimi 55000 salvaguardati o no? Orazio

Se gli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali sono stati assunti presso la sede di governo può  rientrare tra i 55 mila salvaguardati di cui all'articolo 22 del Dl 95/2012. Si dà per scontato che si raggiungano i 40 anni di contribuzione entro la fine dell'indenità di mobilità.


Buonasera proprio oggi è arrivata dal DTL di roma la risposta della lettera che ho spedito il 14 9 2011 e nella mail in allegato c'è scritto " DECIDE L'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA IN PREMESSA PRESENTATA DAL SIG." Scusi l'ignoranza, vorrei sapere se rientro nei 65000 o no se invece è si come mi devo comportare. Roberto

Ha concluso tutti i passi necessari. Deve attendere il completamento della graduatoria dei 65mila da parte dell'Inps per conoscere se sarà incluso effettivamente tra coloro che accederanno alla pensione con le previgenti regole. Al momento non è possibile sapere se è o meno incluso nella graduatoria in quanto l'istituto non ha fornito comunicazioni al riguardo.


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Sono un dipendente Scuola, ho un quesito da porre relativamente ai requisiti per maturare il diritto ad andare in pensione dal 1 settembre 2013 (inizio anno scolastico). Occorre aver maturato una anzianità contributiva di 42 anni + 1 mese al 31/12/2012 in quanto  con la nuova norma sono sono più previste le quote giusto? Ringraziando anticipatamente porgo distinti saluti Federico

E' corretto. La nuova disciplina (art. 24, comma 10 del Dl 201/2011) richiede il perfezionamento di un maturato contributivo pari a 42 anni e 1 mese per il 2012, 42 anni e 4 mesi per il 2013 e 42 anni e 5 mesi dal 2014 per la pensione anticipata. Per le donne questi requisiti sono di un anno inferiori. La vecchia disciplina delle quote (96, 97) valida per le pensioni di anzianità è stata abolita dal 1.1.2012.  


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