La motivazione di tale decisione risiedeva nel fatto che i ricorrenti erano stati assunti prima del 1996 e che, pertanto, ad essi dovesse applicarsi la disciplina pubblicistica dell'indennità di buonuscita contenuta nel d.P.R. n. 1032/1973, la quale rimanda alla contrattazione collettiva soltanto quanto alle modalità applicative, ma non si spinge fino a devolvere alla stessa l'individuazione delle componenti di base dell'indennità, così come prevede l'art. 2120 cod. civ. per il trattamento di fine rapporto di natura privatistica. La Corte territoriale ha ritenuto quindi che giusta l'inderogabilità della normativa previdenziale, in cui rientra anche l'indennità di buonuscita, debba escludersi che l'autonomia collettiva possa introdurre modifiche alla disciplina legale, contemplando nella base di computo dell'istituto ulteriori voci retributive. I ricorrenti sostenevano, invece, che la computabilità dell'indennità mensile di ente derivasse non dalla contrattazione collettiva ma dalla stessa norma di legge (art. 38 d.P.R. n. 1032/1973) sulla base della constatazione che tale voce era ormai corrisposta con carattere fisso e continuativo e quindi rispettasse i criteri di cui al DPR citato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha, tuttavia, dato torto ai ricorrenti. La Corte ha ribadito il principio - già affermato in diverse sentenze - secondo il quale le voci che concorrono all'indennità di buonuscita sono oggetto di riserva di legge e, pertanto, non è ammissibile alcuna interpretazione estensiva ancorchè siano corrisposte in modo fisso e continuativo. Nessuna modifica si è avuta, peraltro, con i CCNL 94-97 e 98-01. I giudici osservano infatti che "in tema di determinazione dell'indennità di buonuscita del personale dipendente dell'Istat, posto il principio di tassatività di cui all'art. 38 del d.P.R. n.1032 del 1973, applicabile al rapporto, va esclusa la computabilità dell'indennità di ente mensile prevista dall'art. 44, comma 4 del c.c.n.I. 1994-1997, in quanto l'art. 71 del successivo c.c.n.I. 1998 - 2001, nell'affermarne l'utilità ai fini dell'indennità di premio di fine servizio e del trattamento di fine rapporto, non richiama anche l'art. 7, comma 3, del c.c.n.I. 1994-1997, che ad essa fa riferimento, ma solo l'indennità di ente annuale maturata dopo il 31 dicembre 1999, come incrementata ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 71".