I geometri devono pagare i contributi (minimi) alla Cassa Geometri ancorché l'attività svolta sia occasionale o non sussista alcuna produzione di reddito. Lo ha ribadito la Cassazione nell'ordinanza n.23631/2021 con la quale i giudici erano stati chiamati a pronunciarsi nuovamente sulla legittimità dei criteri iscrittivi previsti dalla Cassa.
La questione trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento con cui la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei geometri chiedeva il pagamento della contribuzione relativa agli anni 2010, 2011 e 2012. La Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, ha stabilito non dovuti i contributi previdenziali minimi relativi agli anni 2010 e 2011, rilevando l'occasionalità delle prestazioni e riconoscendo, invece dovuti per gli incarichi svolti nel 2012, anno in cui l'attività era stata svolta con continuità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso proposto dall'Ente previdenziale ribadendo l'orientamento già espresso ad inizio anno nella sentenza n. 4568/2021 nella quale era stata valorizzata l'autonomia statutaria delle Casse privatizzate in materia. In particolare secondo i giudici l'obbligo contributivo riguarda tutti i geometri iscritti all'albo professionale indipendentemente dalla natura occasionale delle prestazioni o dall'assenza di reddito.
Nella citata sentenza n. 4568 la Cassazione del resto ha espresso il seguente principio di diritto: «In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale, essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito; avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla legge n.335/1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti».
In sostanza sono pienamente legittime le norme statutarie relative all'iscrizione alla cassa degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della Cassa all'esito della sua privatizzazione.