Superando il proprio precedente orientamento, espresso con sentenza n. 5375/2019, e effettuando una ampia ricostruzione dei principi di diritto, il Giudice di legittimità ha statuito che “l’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente al fine dell’obbligatorietà della iscrizione alla cassa, e l’ipotetica natura occasionale dell’esercizio della professione è irrilevante ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima”.
Ne deriva, secondo la Corte, che per i soggetti tenuti all’iscrizione alla Cassa - cioè tutti i soggetti iscritti all'albo che svolgono la professione con carattere di continuità a meno che siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria - non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso e anche nell’ipotesi di dichiarazioni fiscali negative. Il sistema regolamentare della Cassa, dunque, non ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. Ne deriva la legittimità delle norme statutarie relative all'iscrizione alla cassa degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della Cassa all'esito della sua privatizzazione.
“Si tratta di un arresto fondamentale – ha dichiarato il Presidente della Cassa Geometri, Diego Buono – perché per la prima volta la Cassazione entra nel merito dell’attività che la Cassa svolge per contrastare l’elusione contributiva e la concorrenza sleale nei confronti di chi versa regolarmente la contribuzione, facendo finalmente chiarezza”.