Dallo scorso anno i benefici sono stati estesi anche dai soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Possono, pertanto, godere dell'agevolazione, ad esempio, il nonno per assistere il nipote disabile convivente, la nuora per assistere la suocera/suocero disabile convivente, il fratello per assistere la sorella (nubile o vedova) disabile convivente, il marito/moglie per assistere la cognata/cognato disabile convivente.
Doppia Agevolazione
Molto spesso in un nucleo familiare così composto è possibile che ci sia un altro componente che beneficia di altre agevolazioni, come in particolare, i permessi mensili di cui alla legge 104/92 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, co. 5 del Dlgs 151/2001. In tal caso cosa succede? E' possibile, cioè, che un altro componente del nucleo goda del pensionamento anticipato, oppure il beneficio deve essere necessariamente fruito dal titolare dei permessi mensili o del congedo straordinario? Con conseguente esclusione nel caso in cui non si posseggano i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa? Fortunatamente l'Inps ha precisato che la titolarità dei permessi o del congedo straordinario da parte di un lavoratore dipendente nel nucleo familiare non comprime il diritto all'accesso all'APE sociale per un altro componente. Pertanto può astrattamente capitare che nel medesimo nucleo sussistano più agevolazioni con riguardo alla medesima persona assistita, fermo restando che l'APE sociale e il beneficio previsto per i lavoratori precoci può essere fruito solo una volta con riferimento alla medesima persona assistita.
Morte del disabile assistito
Un'altra importante precisazione riguarda quei casi in cui il disabile passi a miglior vita. In questi casi cosa accade? Il beneficiario dell'ape sociale perde dal momento del decesso dell'assistito il diritto alla fruizione di tali strumenti? Oppure no? Anche in tal caso fortunatamente la risposta è favorevole per gli interessati. L'Inps ha infatti precisato che la morte dell'assistito non fa venir meno il diritto alla fruizione dell'ape sociale o del beneficio previsto per i lavoratori precoci. Quindi tali strumenti non vengono revocati. L'unica eccezione riguarda il caso in cui il disabile deceda prima della decorrenza dell'Ape sociale o del beneficio precoci. Ciò si verifica, ad esempio, se c'è uno slittamento tra la data di presentazione dell'istanza di verifica e quella di effettiva decorrenza della prestazione.
Accertamento invalidità
Altro chiarimento importante riguarda, inoltre, la verifica del requisito di aver prestato da almeno sei mesi assistenza alla persona portatrice di handicap. L'Inps, infatti, ha chiarito che tale condizione si intende verificata quando siano trascorsi almeno sei mesi tra la data del verbale (ovvero dell’accertamento provvisorio di cui all’art. 2 comma 2, D.L. 324/93 conv. in L. 423/93, modificato dall’art. 25, c.4, lett. a, del D.L. 90/2014, conv. in L. 114/2014, oppure del certificato provvisorio di cui all’Art. 2 comma 3 - quater D.L. 324/93, conv. in L. 423/93 – introdotto dall’ art. 25, comma 4, lettera c), D.L. 90/2014, conv. in L. 114/2014) e la data di domanda di riconoscimento delle condizioni di indennità APE sociale. Pertanto l'istanza può essere presentata anche prima dell'accertamento definitivo dell'invalidità.