I lavoratori in mobilità ordinaria autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione devono rispettare diversi paletti per accedere alla salvaguardia prevista dalla recente legge di stabilità.
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Il recente messaggio Inps 4373/2014 ha confermato sostanzialmente l'impianto complessivo della salvaguardia di cui alla legge 147/2013 prevedendo che i beneficiari dovranno, per essere ammessi alla deroga, perfezionare la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 gennaio 2015. Una precisazione in realtà in linea con le previsioni che erano già state annunciate sulle pagine di questo giornale da diverse settimane ormai. Ciò significa che, come per la quarta salvaguardia, i lavoratori dovranno maturare i requisiti per il diritto a pensione almeno con un anno di anticipo per rispettare il vincolo in quanto, com'è noto, ai lavoratori salvaguardati si applicano le finestre mobili di 12/18 mesi previste dal Dl 78/2010.
Rimandando alla normativa relativa alla quinta salvaguardia per gli approfondimenti generali in materia, in questa sede pare utile soffermarsi sul punto piu' controverso di tale deroga, quello relativo alla lettera e). Parliamo dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011. Si tratta questo di un contingente di mille persone per i quali la legge di stabilità prevede anche la possibilità di coprire, in deroga alla normativa vigente, con il versamento volontario anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.
L'inps con il messaggio 4373 precisa che la salvaguardia in parola è rivolta esclusivamente a quei soggetti che entro i sei mesi successivi al termine della mobilità ordinaria, abbiano perfezionato il requisito dell’età e quello contributivo. In pratica sono ammessi i lavoratori che hanno necessità di perfezionare con i versamenti il requisito contributivo; mentre se al momento del termine della mobilità ordinaria è stato già perfezionato il requisito contributivo, ma non quello dell’età, non è possibile accedere alla salvaguardia in esame.
Ad esempio un lavoratore con 39 anni e 9 mesi di contributi maturati alla scadenza dell'indennità di mobilità potrà procedere al versamento dei 3 mesi utili al perfezionamento dei 40 anni di contributi; mentre non potrà farlo una lavoratrice che matura il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia dopo 3 mesi dalla scadenza della mobilità. Parimenti pare essere escluso un quotista che, avendo già perfezionato il requisito contributivo dei 35 anni dentro la mobilità, raggiunge il requisito anagrafico minimo dopo la scadenza dell'indennità di mobilità.
L'Inps ha anche indicato che possono essere ammessi alla salvaguardia in argomento i lavoratori licenziati entro il 3 dicembre 2011; ed ha fissato che la fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria (da cui poi si dovranno calcolare i 6 mesi di cui sopra), deve essere verificata alla data del 16 aprile 2014, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità, ex art. 8 comma 6 e 7 della legge n. 223 del 1991, successivi al 16 aprile 2014 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa.
E poi c'è anche un altro paletto per i lavoratori in questione. Questi infatti devono altresì perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015. Si specifica infine che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia.
Per quanto riguarda l'autorizzazione ai volontari per conseguire la salvaguardia, l'Inps chiarisce che il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 16 Giugno 2014, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia, e che solo a tali soggetti è limitata l’applicazione del versamento in deroga, cioè la possibilità di un versamento eccedente ai sei mesi antecedenti la data della presentazione della domanda di autorizzazione. Beneficio che tuttavia può essere erogato solo in assenza di cause ostative e che, comunque, deve riguardare solo periodi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità di cui l’assicurato beneficiava alla data del 4 dicembre 2011.
L'Inps ricorda anche che le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate successivamente al 4 dicembre 2011 e ancora giacenti, dovranno essere riesaminate alla luce delle disposizioni in argomento; e quelle già accolte o respinte dovranno essere riesaminate.