L’adesione al Fondo Credito dopo il pensionamento va comunicata sempre entro l’ultimo giorno di servizio. E ciò anche se la pensione non decorre subito dopo la cessazione perché l’interessato accede all’ape sociale o ad un assegno di accompagnamento alla pensione (isopensione o indennità nel contratto di espansione). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3028/2024 in cui spiega, tuttavia, che nelle more del conseguimento della pensione sono precluse tutte le prestazioni erogate dalla gestione non sussistendo alcun obbligo contributivo.
La gestione
La Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è stata istituita dalla L. 662/1996 ed eroga una serie di prestazioni creditizie e sociali sia agli iscritti che ai propri familiari, tra cui ad esempio l'erogazione di piccoli prestiti a condizioni di vantaggio o di mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa, formazione ed istruzione, prestazioni per persone non autosufficienti, ospitalità residenziale, soggiorni studio e benessere. Per il finanziamento i dipendenti in attività versano una contribuzione dello 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile, mentre il contributo a carico dei pensionati è pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione (salvo l'importo sia inferiore o uguale al trattamento minimo nel quale caso nulla è dovuto).
Come noto, di regola, al Fondo sono obbligatoriamente assicurati tutti i dipendenti pubblici in attività iscritti alla gestione pubblica (ex-INPDAP). I dipendenti pubblici in attività non iscritti alla gestione pubblica possono aderire facoltativamente alla gestione entro 30 giorni dall’assunzione o dal trasferimento. Con la cessazione dal servizio si perde l’iscrizione al Fondo salvo l’interessato non comunichi entro l’ultimo giorno di servizio la volontà di mantenerla anche dopo il pensionamento.
Ape Sociale e Piani di esodo
L’Inps spiega che i predetti termini non subiscono deroghe se la pensione non matura subito dopo la cessazione dal servizio ma sia intervallata dall’ape sociale, dall’isopensione o dall’indennità nel contratto di espansione. In tal caso la domanda di mantenimento dell’iscrizione al Fondo Credito va presentata sempre entro l’ultimo giorno di servizio pena il mancato accoglimento.
Non solo. Siccome l’ape sociale, l’isopensione e l’indennità nel contratto di espansione non sono prestazioni pensionistiche sono precluse tutte le prestazioni erogate dalla citata Gestione durante questo periodo, non essendo assoggettati al corrispondente obbligo contributivo (0,15% come detto). Obbligo che inizierà a decorrere solo sulla rata di pensione dopo che l’Inps avrà effettuato i relativi controlli (status di pensionato, tipologia e decorrenza della pensione).
L’Inps spiega, infine, che optando per la prosecuzione dell’adesione resta la facoltà di trasferire sul trattamento di quiescenza il piano di ammortamento di un prestito già concesso dal Fondo Credito computando i relativi interessi nella misura stabilita per il finanziamento.
Documenti: Messaggio Inps 3028/2024