La questione riguarda i trattamenti previdenziali erogati dal Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici (già Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dallo Esattorie delle imposte dirette) secondo la normativa anteriore al DM 55/2018 (che, peraltro, risulta ancora da attuare). Come noto, ai sensi della legge n. 377 del 1958 e successive modifiche, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti dell’esattoria e della ricevitoria delle imposte dirette con qualifica impiegatizia e i dipendenti da istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria cui si applica il C.C.N.L. della categoria esattoriale, alle condizioni di cui agli artt. 8 e 9 legge n.377 del 1958.
La natura del Fondo
Il Fondo ha natura integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria ed ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, tali trattamenti oltreché erogare prestazioni di capitale (articolo 2, comma 1, legge n. 377 del 1958). Per il trattamento integrativo di pensione viene applicata un’aliquota pari al 5,50 % della retribuzione imponibile (7,35% per il trattamento di capitale). Prima del DM 55/2018 il Fondo erogava esclusivamente i seguenti trattamenti pensionistici: pensione di vecchiaia, pensione di invalidità, pensione ai superstiti. Non era previsto il trattamento di pensione di anzianità/ anticipata che, tuttavia, poteva essere ottenuto previa ricongiunzione nell'AGO dei periodi di iscrizione al Fondo (a condizione che sussistesse nell'AGO almeno un contributo, figurativo o effettivo, per attività non esattoriale).
La questione
Nel caso sottoposto allo scrutinio della Corte il pensionato aveva chiesto la ricongiunzione nel FPLD dei periodi assicurativi con iscrizione al Fondo ottenendo la liquidazione della pensione di anzianità (ora anticipata). Compiuta l'età di vecchiaia, il ricorrente aveva rivendicato il diritto di ottenere dal Fondo la quota integrativa della pensione di vecchiaia, in relazione alla quale aveva versato i contributi al Fondo, sul rilievo di avere maturato il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione integrativa a carico del Fondo esattoriali. L'INPS gli aveva rigettato la domanda evidenziando che il pensionato con la ricongiunzione aveva perso l'iscrizione al Fondo esattoriali e, pertanto, non poteva più percepire alcun trattamento a carico del Fondo stesso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha condiviso la decisione dell'INPS osservando come la natura del Fondo Esattoriale, integrativo dell'AGO ancorché obbligatorio, "consiste nell'erogazione di una pensione complessiva frutto sia dei contributi versati nell'AGO che di quelli versati al Fondo". In altri termini - spiegano i giudici - il Fondo non può erogare il solo trattamento integrativo essendo tenuto per legge alla liquidazione di un'unica prestazione complessiva, comprensiva anche di quella che sarebbe maturata a carico dell'AGO. Tale liquidazione, tuttavia, è possibile esclusivamente all'età di vecchiaia o nell'ipotesi di pensione ai superstiti o di invalidità attesa la necessaria unitarietà di versamenti tra le due assicurazioni (attestata anche dal fatto che la prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo esattoriali è subordinata al versamento della quota integrativa e della contribuzione AGO). Pertanto il pensionato che abbia chiesto la ricongiunzione nell'AGO dei contributi esattoriali perde il diritto all'erogazione del trattamento previdenziale integrativo al raggiungimento dell'età di vecchiaia.