La storia
Il decreto prova a porre così fine ad una questione che si trascina da diversi anni. Come noto il Fondo esattoriali regolato dalla legge 377/1958 come modificata poi dalla legge 587/1971 ha lo scopo di integrare la prestazione per l’IVS dell’AGO per i dipendenti delle aziende esattoriali. La particolarità di questo Fondo consiste nel fatto di essere un fondo integrativo ma comunque obbligatorio dell'assicurazione comune e, pertanto, i lavoratori e i datori di lavoro non possono sottrarsi al versamento della relativa contribuzione (un obolo pari al 5,5% dello stipendio, il 2,2% a carico del lavoratore ed il resto a carico del datore). Il Fondo eroga però esclusivamente una prestazione di vecchiaia al raggiungimento di almeno 15 anni di versamenti al fondo all'età di vecchiaia stabilita nell'assicurazione comune (66 anni e 7 mesi). Non era prevista la corresponsione della pensione integrativa al raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianita', ora pensione anticipata.
Molti assicurati, tuttavia, non sono riusciti a portare a casa alcunchè a causa delle regole di calcolo particolarmente sfavorevoli. L'articolo 23 della legge 377/1958 prevede, infatti, che la misura della pensione per l'iscritto sia pari per ogni anno di servizio, con un massimo di 35 anni, ad un trentacinquesimo del 65% della retribuzione percepita l’ultimo mese di servizio. La pensione a carico del Fondo è la differenza tra quanto risulta dal calcolo precedente e quanto erogato dall’INPS per l’AGO. Posto che il calcolo Ago risulta quasi sempre superiore all'importo da liquidarsi con le citate regole, la maggior parte dei dipendenti del fondo esattoriali non è mai riuscita ad agguantare un assegno aggiuntivo tarato sulla contribuzione versata nel fondo. Che quindi è stata incamerata interamente dallo Stato. Difficile anche riuscire ad ottenere la restituzione del capitale posto che questa facoltà è prevista solo se l’assicurato abbia cessato il rapporto lavorativo senza aver maturato 15 anni di iscrizione al Fondo oppure se può far valere almeno 15 anni di contribuzione nel Fondo speciale senza aver superato il quinto anno precedente il compimento dell’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (arg. ex art. 7, legge 587/1971).
Le nuove regole
Lo sblocco della situazione è arrivato con il decreto fiscale di fine 2016 che ha stabilito l’addio a Equitalia e il debutto del nuovo ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° luglio 2017. Con questa occasione il legislatore ha previsto (articolo 1, comma 9-bis, del Dl 193/2016) la necessità di definire a partire dal 1° luglio 2017 le modalità di utilizzo del Fondo degli impiegati esattoriali nell'ottica di armonizzare disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella riforma Dini delle pensioni (legge 335/1995).
Il decreto del Ministero del Lavoro del 18 maggio emesso in attuazione della predetta disposizione normativa interviene proprio su questo fronte precisando che tutti i contributi versati nel Fondo esattoriali daranno origine alla liquidazione di una prestazione aggiuntiva rispetto al trattamento maturato con le regole dell'AGO. L'importo di tale prestazione sarà determinato con le regole contributive di cui alla legge Dini (sistema contributivo). E sarà corrisposto al momento della liquidazione della pensione non solo di vecchiaia, ma anche della pensione anticipata (naturalmente non saranno interessati quegli assicurati che abbiano ottenuto la restituzione del capitale versato). Si tratta quindi di una novità da salutare positivamente; per l'attuazione della misura occorrerà attendere ora le istruzioni Inps.
Documenti: Decreto Ministero del Lavoro 8 Maggio 2018