Ricalcolo con il sistema contributivo per tutti i trattamenti pensionistici (vecchiaia, superstiti e invalidità) erogati dal fondo esattoriali a partire dal 1° luglio 2017. Riconoscimento di un trattamento aggiuntivo (calcolato sempre con il sistema contributivo) della pensione nel caso in cui l'assicurato abbia maturato il diritto alla pensione anticipata sia nel sistema misto che contributivo a carico dell'AGO.
Sono le due principali novità illustrate dall'INPS nella Circolare n. 112/2021 pubblicata l'altro giorno a distanza di quasi cinque anni dalla riforma del fondo "esattoriali" (articolo 1, co. 9-bis del dl n. 193/2016 convertito con legge n. 225/2016).
La questione
La disposizione da ultimo richiamata ha rivisto profondamente le regole del Fondo Esattoriali con l'obiettivo di valorizzare la contribuzione silente di circa 7.600 dipendenti del settore della riscossione delle imposte. Prima della Riforma il fondo erogava esclusivamente la prestazione di vecchiaia al raggiungimento di almeno 15 anni di versamenti al fondo all'età stabilita nell'assicurazione comune (67 anni) oltre alla pensione ai superstiti e alla pensione di invalidita'.
Non era prevista una prestazione di anzianità al raggiungimento dei requisiti AGO; in tal caso, l'assicurato aveva due alternative: 1) chiedere il rimborso della contribuzione versata (in presenza dei requisiti di legge); 2) ricongiungere ai sensi della legge n. 29/79 i periodi assicurativi del Fondo Esattoriali nel FPLD (a condizione di possedere almeno un contributo derivante da attività non esattoriale).
Inoltre il sistema di calcolo delle prestazioni non garantiva una rendita pensionistica commisurata ai contributi versati. Da qui l'esigenza di modificare il meccanismo di calcolo e di riconoscere la rendita integrativa anche nel caso di maturazione dei requisiti per la pensione anticipata.
Trattamento aggiuntivo
Ebbene la prima modifica apportata dal dl n. 193/2016 consiste proprio nell'erogazione di un trattamento aggiuntivo a carico del Fondo anche a favore dei lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per la pensione anticipata a carico dell'AGO. In particolare la prestazione spetta:
- ai lavoratori nel sistema misto o contributivo che hanno raggiunto i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) + finestra mobile di tre mesi;
- ai lavoratori nel sistema contributivo (primo contributivo accreditato dal 1.1.1996 in poi) che hanno perfezionato 64 anni di età e 20 anni di contribuzione "effettiva" unitamente ad un rateo mensile non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (a tal fine concorre anche il trattamento aggiuntivo).
Si noti che la maturazione dei predetti requisiti rende "obbligatoria" l'erogazione del trattamento aggiuntivo e, pertanto, gli assicurati non possono più chiedere il rimborso della contribuzione versata (ancorché sussistano gli altri requisiti di legge) né esercitare la ricongiunzione.
La prestazione aggiuntiva costituisce un’unica pensione con la pensione anticipata a carico dell'AGO ai fini dell’applicazione degli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico, quali gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva, ecc. Anche il trattamento aggiuntivo è reversibile ai superstiti alle medesime condizioni dell'AGO.
Domanda. Il trattamento aggiuntivo, spiega l'INPS, viene liquidato automaticamente (a prescindere da qualsiasi contributo minimo al Fondo) assieme alla domanda di pensione anticipata. Se la decorrenza della pensione anticipata è avvenuta dal 1° luglio 2017 (data di entrata in vigore del dl n. 193/2016) al 21 luglio 2021 (data di pubblicazione della Circolare) l'INPS corrisponderà automaticamente gli arretrati maturati e procederà al recupero delle somme eventualmente corrisposte a titolo di rimborso della contribuzione presso il Fondo, ovvero, all'annullamento della ricongiunzione nell’AGO della contribuzione versata presso il Fondo.
Solo per la pensione anticipata. Si noti che la prestazione aggiuntiva non viene erogata in presenza di altre prestazioni previdenziali tra cui quota 100, opzione donna, pensione per precoci, lavori usuranti, eccetera. E' esclusa anche in caso di totalizzazione nazionale e di pensione anticipata in regime di cumulo dei periodi assicurativi. In questi casi l'interessato, come in passato, deve chiedere il rimborso della contribuzione versata al fondo (in presenza dei requisiti di legge) oppure esercitare la ricongiunzione nell'AGO ai sensi della legge n. 29/79.
Altre prestazioni. Nulla cambia per le altre prestazioni (vecchiaia, superstiti e invalidità) che continuano ad essere erogate al raggiungimento dei requisiti previsti dal Fondo (es. per la vecchiaia servono almeno 15 anni di contributi al fondo e 67 anni di età).
Calcolo Contributivo
Per tutte le prestazioni a carico del Fondo (vecchiaia, superstiti, invalidità e trattamento anticipato) con decorrenza dal 1° luglio 2017 cambia il sistema di calcolo della pensione. Il meccanismo sarà quello contributivo anche con riferimento alle anzianità maturate sino al 31 dicembre 1995. In particolare si utilizzeranno i criteri individuati dall'articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995 per i cosiddetti "lavoratori optanti" (si prescinde però dalle condizioni di legge per l'esercizio dell'opzione tra cui, in particolare, la presenza di almeno 15 anni di contributi) cioè una prima quota di montante riferito alle anzianità sino al 31.12.1995 (calcolato sulla media decennale delle retribuzioni accreditate sino alla predetta data) ed una seconda quota montante riferito alle anzianità successive al 31.12.1995. Questo criterio, naturalmente, riguarda solo i contributi di pertinenza del Fondo esattoriali: le anzianità AGO restano determinate con i criteri standard (cioè calcolo retributivo sino al 1995 e contributivo post 1996).
Il passaggio al sistema contributivo, inoltre, non determina l’applicazione degli istituti riservati ai soggetti privi di contribuzione al 31 dicembre 1995, quali quelli disciplinati dall’articolo 1, commi 7, 16 e 40, della legge n. 335 del 1995, in materia di valutazione dell’anzianità contributiva ai fini del diritto alla pensione anticipata a prescindere dall’età anagrafica, di integrazione al trattamento minimo e di benefici per le lavoratrici madri.
I nuovi criteri, come detto, interessano i trattamenti di vecchiaia, superstiti e invalidità, con decorrenza dal 1° luglio 2017. L'INPS, pertanto, provvederà a ricalcolare automaticamente i trattamenti con le nuove regole attribuendo gli arretrati maturati.
Rimborso
Resta confermata la facoltà di chiedere la restituzione della contribuzione versata se l’assicurato abbia cessato il rapporto lavorativo senza aver maturato 15 anni di iscrizione al Fondo oppure se può far valere almeno 15 anni di contribuzione nel Fondo speciale senza aver superato il quinto anno precedente il compimento dell’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (arg. ex art. 7, legge 587/1971).
Tale facoltà, spiega l'INPS, si può esercitare entro il quarto anno precedente il compimento dell'età pensionabile determinata tenendo conto degli adeguamenti alla speranza di vita ISTAT. Ad esempio per un nato il 18.9.1958 che perfeziona il diritto alla pensione di vecchiaia il 18.3.2026 (67 anni e 6 mesi di età) il termine ultimo per il rimborso è il 17.3.2022. Il rimborso, tuttavia, non può darsi ove l'assicurato abbia maturato il diritto a pensione anticipata nell'AGO: in tal caso gli spetta necessariamente il trattamento aggiuntivo di cui sopra.
Destinatari
Le nuove regole trovano applicazione nei confronti di tutti gli iscritti al Fondo e non solo del personale ex Equitalia, anche se in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Documenti: Circolare Inps 112/2021.