Niente opzione donna per le giornaliste. Ok, invece, all’ape sociale dai 63 anni e alla pensione anticipata a 64 anni per i soggetti privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 (a condizione che il rateo pensionistico sia pari almeno a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale). Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 92/2022 pubblicata la scorsa settimana in cui illustra le conseguenze previdenziali dell’assorbimento nell’Inps della gestione sostitutiva Inpgi.
Dall’Inpgi all’Inps
Il passaggio dei giornalisti all'Inps è stato stabilito dalla legge n. 234/2021 (legge bilancio del 2022). La novità interessa i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Dal 1° luglio, in particolare, sono state trasferite all'Inps tutte le funzioni garantite fino al 30 giugno 2022 dall'Inpgi. Per cui i trattamenti già liquidati dall’Inpgi (pensioni dirette, ai superstiti e di invalidità) passano a carico dell’Inps.
Vecchie Regole
L’Inps conferma che è salvaguardato il diritto a pensione per coloro che lo hanno già maturato, secondo la normativa Inpgi, al 30 giugno 2022 ancorché la domanda di pensione sia presentata in qualsiasi momento successivo.
Si tratta sostanzialmente dei giornalisti (uomini e donne) che hanno raggiunto 57 anni e 35 anni di contributi ovvero 40 anni di contributi (a prescindere dall’età anagrafica) al 31 dicembre 2016 (prima della Riforma Inpgi). Oppure dei giornalisti (uomini e donne) che hanno perfezionato 62 anni e 5 mesi di età e 40 anni e 5 mesi di contributi al 30 giugno 2022 o dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata (che dal 2017 già si conseguiva alle medesime condizioni previste nel Fpld).
Nuove regole
In caso contrario dal 1° luglio 2022 i requisiti per il pensionamento sono quelli previsti per i lavoratori dipendenti iscritti al Fpld: a) pensione di vecchiaia: 67 anni di età unitamente ad almeno 20 anni di contributi; b) pensione anticipata: 42 anni e 10 mesi di contribuzione (41 anni e 10 mesi le donne) + finestra mobile di tre mesi; c) pensione «Quota 102» (64 anni unitamente a 38 anni di contributi). Resta in vigore anche la disciplina dei «prepensionamenti» di cui all’articolo 37 della legge n. 416/1981 sulla quale l’Inps si riserva ulteriori istruzioni.
L’assorbimento apre anche nuovi canali di pensionamento. In particolare per i giornalisti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 la pensione di vecchiaia si consegue a 67 anni unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione a condizione che il rateo pensionistico non sia inferiore a 1,5 volte il Tm; oppure a 71 anni unitamente ad almeno 5 anni di contribuzione «effettiva» (cioè senza considerare i contributi figurativi).
La pensione anticipata si può conseguire, inoltre, anche al raggiungimento di 64 anni di età unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione «effettiva» unitamente ad un rateo pensionistico non inferiore a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale.
Dal 1° luglio 2022 è possibile conseguire anche l’ape sociale, cioè l’assegno di accompagnamento alla pensione, o la pensione anticipata con 41 anni di contributi (ai cd. «lavoratori precoci») per chi si trova in situazione di disagio economico-sociale nonché l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità alle medesime condizioni dei lavoratori dipendenti iscritti al Fpld.
Novità anche per i superstiti: per i decessi successivi al 1° luglio 2022 si applica la normativa vigente nel Fpld che reca aliquote di reversibilità meno favorevoli (es. il coniuge ora riceverà il 60% dell’importo della pensione del defunto in luogo del 75% previsto nel regime Inpgi).
No ad OD
L'Inps esclude, però, che i giornalisti possano ottenere le pensioni anticipate «quota 100» e «opzione donna», perché i requisiti andavano perfezionati entro il 31 dicembre 2021.
Cumulo redditi pensione
Da segnalare, inoltre, che dal 1° luglio 2022 anche le pensioni Inpgi già in essere diventano pienamente cumulabili con i redditi da lavoro; quelle di invalidità lo diventano nei limiti di quanto previsto nel regime Inps per i trattamenti di invalidità; quelle ai superstiti restano cumulabili nei limiti di cui alla tabella F allegata alla legge n. 335/1995.
Riscatti e ricongiunzioni
Dal 1° luglio 2022, infine, non sarà più possibile presentare domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi dalla gestione Inpgi alla gestione Fpld. Dalla stessa data i giornalisti potranno esercitare le medesime facoltà di riscatto previste per gli iscritti al Fpld. Quindi, tra queste, la facoltà di riscatto agevolato della laurea e quella per gli inoccupati.
Documenti: Circolare Inps 92/2022