Il principio del pro rata, cioè il meccanismo che garantisce il mantenimento delle regole di calcolo miste (retributive sino al 2012 e contributive dal 1° gennaio 2013) sarà applicato solo con riferimento agli assicurati che avranno maturato il requisito contributivo minimo previsto per il pensionamento di vecchiaia. Lo prevede il nuovo regolamento dell'Ente di Previdenza che gestisce la previdenza degli ingegneri e degli architetti in vigore dallo scorso 2 Febbraio 2018 dopo il via libera da parte del Ministero del Lavoro della modifiche approvate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Il cumulo
Com'è noto dallo scorso anno la legge 232/2016 ha previsto la facoltà anche per i liberi professionisti iscritti alle casse professionali previste dal proprio ordinamento di sommare la contribuzione non coincidente temporalmente con quella presente presso l'Inps al fine di ottenere la pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne). Un intervento di ampio respiro in quanto consente al professionista di anticipare la data di pensionamento. La novità coinvolge anche Inarcassa e, pertanto, anche ingegneri ed architetti possono chiedere di cumulare gratuitamente la contribuzione per andare in pensione.
Il problema, come più volte anticipato su PensioniOggi, resta il meccanismo di calcolo dell'assegno. La legge vuole, infatti, che la pensione in cumulo sia riconosciuta per quote, cioè ogni ente deve erogare la propria quota sulla base delle rispettive anzianità e retribuzioni di riferimento mantenendo ferme le proprie regole di calcolo. Come dire che l'iscritto Inarcassa dovrebbe ottenere il calcolo retributivo sulle anzianità accreditate sino al 31 dicembre 2012 e contributivo per il periodo successivo. In ossequio all'articolo 20 co. 2 del regolamento Inarcassa. Le modifiche al regolamento Inarcassa in vigore dallo scorso 2 febbraio 2018 dopo il via libera del Ministero del Lavoro hanno disatteso in parte questo criterio specificando, invece, che la quota di pensione in regime di cumulo sia erogata - almeno di regola - utilizzando il metodo di calcolo contributivo che, come noto, è tradizionalmente meno favorevole rispetto al sistema misto.
Il sistema pro rata
Solo nel caso in cui l'assicurato Inarcassa abbia raggiunto l'anzianità contributiva prevista per conseguire il "trattamento di vecchiaia unificato" con la sola anzianità Inarcassa l'ente previdenziale riconoscerà la liquidazione della pensione con le regole del pro rata (cioè retributivo sulle anzianità maturate sino al 31 dicembre 2012 e contributive sulle anzianità maturate successivamente alla predetta data). In sostanza l'assicurato Inarcassa che chiede la pensione in cumulo dovrà aver perfezionato un minimo di 32 anni e 6 mesi (nel 2018) di contribuzione Inarcassa per ottenere la liquidazione del trattamento nel rispetto delle regole di calcolo miste (si rammenta che dal 2019 il requisito contributivo salirà di sei mesi ogni anno sino a raggiungere un minimo di 35 anni nel 2023). In caso contrario la quota di Inarcassa sarà erogata interamente con il sistema contributivo anche sulle anzianità che si collocano temporalmente prima del 1° gennaio 2013.
A ciò si aggiunge pure il fatto che la quota dell'assegno a carico dell'Inps non terrà conto - secondo quanto stabilito nella Circolare Inps 140/2017 - della contribuzione maturata in Inarcassa al fine del raggiungimento di 18 anni di contributi al 1995 per mantenere il calcolo retributivo sino al 2011. Molti ingegneri ed architetti anche con lunghe carriere contributive, quindi, potrebbero quindi non trovare un particolare giovamento dal pensionamento con il cumulo rispetto ad una normale totalizzazione nazionale. Si tratta di una questione destinata a produrre diversi strascichi giudiziari e, comunque, comune a molte casse previdenziali private. Inarcassa non è infatti l'unica che ha deciso di limitare, dal punto di vista del calcolo della pensione, la portata del nuovo cumulo.