La questione
Come noto, l’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 69/1988, convertito dalla legge n. 153/1988, prevede la concessione degli ANF in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo specifiche tabelle, con livelli di reddito aumentati per i nuclei familiari che “comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età". Dato che anche per la concessione dell'indennità di frequenza, cioè l'assegno corrisposto in favore degli infra-diciottenni invalidi ai sensi della legge 289/1990, è previsto l'accertamento del medesimo requisito sanitario, all'ente di previdenza era stato chiesto se tale prestazione potesse determinare anche il riconoscimento dell'ANF nelle quote di reddito familiare maggiorate sollevando il richiedente da un ulteriore accertamento sanitario.
Indennita' di frequenza e ANF
In esito ad alcuni approfondimenti svolti l'Inps spiega che le due prestazioni sociali (indennità di frequenza e ANF), pur richiedendo l'accertamento del medesimo requisito sanitario (ovvero l'accertamento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età), restano distinte tra loro essendo necessario mantenere il requisito medico legale richiesto per la concessione degli ANF, nella quota di reddito familiare maggiorato, ancorato ad una condizione disfunzionale di certa e severa gravità. Nell'indennità di frequenza, spiega l'Inps, invero tale requisito può risultare carente in quanto, non sussistendo soglie di cut-off minimo, nel riconoscimento vi si ricomprendono situazioni di diversificata gravità, anche in considerazione del fatto che il previsto aiuto economico è di per sé modulato, risultando a volte limitato a tempistiche, anche di solo poche settimane.
Conseguentemente, ai fini del riconoscimento della maggiorazione di importo degli ANF, possono essere presi in considerazione anche soggetti fruitori dell’indennità di frequenza, ma essendo il complesso menomativo del minore titolare dell’indennità di frequenza dispiegato in un ampio ventaglio di situazioni sottese, è necessario richiedere parere endoprocedimentale all’Ufficio medico legale di Sede per una disamina della fattispecie.
Tale compito è oggi semplificato essendo attribuito all’INPS, per gli effetti della legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 20, comma 1), l’accertamento definitivo in tema di invalidità civile, consentendo la costituzione di appositi database integrati dell’invalidità civile, dove il medico ha la possibilità di visualizzare ogni opportuno dettaglio. Pertanto le Unità Operative Complesse (UOC) e Unità Operative Semplici Territoriali (UOST) dovranno esprimersi sulla presenza o meno di una invalidità medio-grave/grave e solo in caso affermativo la pratica potrà essere ulteriormente istruita. In un'ottica di semplificazione amministrativa l'Inps spiega, infine, che non sarà più necessario subordinare la procedibilità dell’istanza di ANF all’autorizzazione, laddove il minore stesso sia stato valutato e storicizzato presso l’Istituto. In tale caso, viene pertanto meno la necessità di presentazione della domanda di Autorizzazione ANF.
Documenti: Messaggio inps 3604/2019