Sospensioni dei termini
Le disposizioni da ultimo citate hanno, infatti, sancito la sospensione del decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative a partire dal 23 febbraio 2020 sino al 1° giugno 2020. In esecuzione delle disposizioni introdotte dai D.P.C.M. del 9 marzo 2020, del 1° aprile 2020 e del 10 aprile 2020, l'Inps ha disposto, peraltro, la sospensione, su tutto il territorio nazionale sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, delle visite medico legali di accertamento dell'invalidità civile con eccezione delle istanze presentate ai sensi della legge n. 80 del 2006 (malati oncologici) e di quelle recanti un quadro sanitario di provata gravità per le quali è possibile una definizione agli atti.
In considerazione di tali misure l'Inps spiega che le domande di prestazioni assistenziali di invalidità civile, cecità civile, sordità handicap e disabilità presentate tra il 23 febbraio ed il 1° giugno 2020, saranno valutate seguendo cronologicamente l’ordine di ricezione. La decorrenza delle prestazioni economiche conseguente all’accertamento del requisito sanitario decorrerà, come prevede la legge, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Stranieri
L'Inps informa, inoltre, che le prestazioni economiche di invalidità civile condizionate dal possesso del permesso di soggiorno per cittadini di Paesi terzi continueranno ad essere erogate sino al 31 agosto 2020 in quanto il DL 18/2020 ha prorogato la validità dei permessi di soggiorno sino al 31 agosto 2020.
Indennita' di frequenza
L'Istituto spiega, inoltre, che l'indennità di frequenza continuerà ad essere erogata per tutta la durata del periodo emergenziale da COVID-19 ancorché sia stata sospesa l’attività didattica; ciò in quanto l'attività didattica, seppur sospesa in ambito scolastico, continua ad essere svolta in modalità alternativa a distanza. Analogamente, l’indennità di frequenza continuerà ad essere erogata anche nelle ipotesi di attività svolta presso centri riabilitativi, la cui temporanea chiusura non preclude che la riabilitazione continui nelle forme compatibili con le vigenti disposizioni restrittive.
Termini processuali
Il documento spiega, infine, che il termine decadenziale di sei mesi (di cui all’art. 42, comma 3, del decreto-legge n. 269 del 2003) previsto per azionare la tutela giudiziaria avverso il verbale sanitario emanato in sede amministrativa (ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2009) è sospeso se ricadente nel periodo dal 23 febbraio all’11 maggio 2020. E' pure sospeso, sino al 1° giugno 2020, il termine dei 90 giorni per ricorrere in via amministrativa in materia di invalidità civile e assegno sociale davanti ai Comitati Provinciali e al Comitato Centrale se ricadente nel periodo dal 23 febbraio al 1° giugno 2020.
Documenti: Messaggio Inps 2097/2020