La questione riguarda le prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile ecc., alla luce degli sviluppi giurisprudenziali in materia (in particolare di alcune sentenze del 2015). La Corte di Cassazione, spiega l'Inps, ha precisato che «il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non decide sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell'istituto di erogarla» (sentenza n. 12731/2015). Pertanto, precisa il messaggio, pur in presenza del presupposto sanitario e del relativo decreto di omologa della CTU, l'istituto non procederà a liquidare la prestazione economica nei casi in cui non sia stata presentata la domanda amministrativa oppure nelle ipotesi di mancanza degli altri requisiti di legge. In conclusione, i competenti uffici liquidatori dovranno astenersi dal mettere in pagamento la prestazione ove rilevino la mancanza della domanda o degli ulteriori requisiti di legge, anche nel caso in cui non sia stata sollevata la relativa eccezione o proposto il dissenso.
Controversie in materia di invalidità
Relativamente al procedimento giudiziario, inoltre, l'Inps fornisce indicazioni sulla difesa in giudizio da parte dei propri funzionari, sempre in merito alla liquidazione delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile e indennità di accompagnamento, per impedire l'omologazione da parte del giudice della CTU ove siano carenti i requisiti amministrativi per il riconoscimento della prestazione. Il giudice, spiega l'Inps, con riferimento al ricorso presentato, è tenuto a verificare la sussistenza dei seguenti requisiti: a) mancata presentazione della domanda amministrativa; b) decadenza dell'azione giudiziaria; c) mancanza del requisito dell'età all'atto della domanda amministrativa o all'atto dell'insorgenza dello stato invalidante dichiarato dal giudice; d) difetto del requisito reddituale o del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa, se già conosciuti dal funzionario.
Pertanto il funzionario difensore dell’Istituto, nei casi sopra indicati, è tenuto a sollevare le diverse eccezioni (che integrano la mancanza dell’interesse ad agire o altre cause di inammissibilità ovvero improcedibilità del ricorso) nella memoria di costituzione in fase dell'ATPO (Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio) ai sensi dell'articolo 445-bis cpc, eccezioni che dovranno essere ribadite in udienza. Ove però, nonostante le eccezioni ritualmente formulate, il giudice disponga ugualmente la CTU medico legale, il funzionario, nel caso in cui la CTU sia sfavorevole all’Istituto, dovrà depositare in cancelleria formale dissenso. Ciò in ragione dell’acclarato principio secondo il quale la manifestazione di dissenso è esercitabile sia per motivi sanitari che per motivi extra sanitari e di quello per cui è soltanto la proposizione del dissenso che impedisce che la CTU sia omologata dal giudice.