In particolare, nelle schermate relative all’inserimento dei dati utili per la fase concessoria (Quadro F), il richiedente non è più obbligato a inserire il codice IBAN o la specifica modalità di pagamento, se già riceve dall’Inps una prestazione economica di tipo pensionistico. La procedura, infatti, laddove individua altre prestazioni pensionistiche in pagamento, propone automaticamente le medesime modalità di pagamento senza necessità di inserire o acquisire ulteriori dati. Il richiedente, precisa l'Inps, ha comunque la possibilità di modificare la modalità di pagamento esposta, ad esempio modificando il codice IBAN rilevato dalla procedura o di scegliere un’altra modalità di pagamento. A tal fine si evidenzia che, per importi superiori ai 1.000 euro, la corresponsione del beneficio può avvenire esclusivamente attraverso l’utilizzazione di strumenti di pagamento elettronici (conti correnti bancari e postali, libretti nominativi di risparmio, carte di pagamento).
Se invece la procedura non rileva altre prestazioni pensionistiche attive in pagamento, l’utente è obbligato ad inserire un codice IBAN valido o a scegliere una diversa modalità di pagamento sulla quale verranno effettuati gli accrediti dell’eventuale prestazione di invalidità civile. La novità si inserisce in un processo di semplificazione nella presentazione delle domande di invalidità civile: lo scorso anno l'istituto ha reso possibile per tutti i richiedenti l'invio dei dati necessari alla liquidazione della prestazione, che di norma erano trasmesse al termine della fase sanitaria con il modello AP70.