La questione interessa quei soggetti che sono risultati beneficiari sia della salvaguardia pensionistica sia dell'ape sociale e avrebbero voluto teoricamente optare per l'ape sociale ove la decorrenza della pensione in regime di salvaguardia pensionistica fosse risultata successiva alla prima decorrenza dell'ape sociale. Nel silenzio della legge, come più volte anticipato su PensioniOggi, era dubbia tale possibilità.
Carlo, ad esempio, ci scrive raccontandoci la sua esperienza. E' un lavoratore con contribuzione mista (dipendente ed autonomo) nato nel giugno 1955 la cui mobilità è scaduta il 15 febbraio 2018 e che ha raggiunto i requisiti anagrafici per la pensione di anzianità con la "vecchia" quota (62 anni e 7 mesi di età unitamente a 38 anni di contributi) il 7 gennaio 2018. L'Inps gli ha comunicato l'accoglimento della domanda di pensione in ottava salvaguardia a partire dal 1° agosto 2019 decorsi cioè 18 mesi di finestra mobile come previsto dal decreto legge 78/2010 convertito con legge 122/2010.
Nelle more della comunicazione di accoglimento della salvaguardia Carlo ha prodotto anche domanda di Ape sociale nel profilo dedicato ai lavoratori disoccupati a causa di licenziamento collettivo con esaurimento integrale dell'ammortizzatore sociale (la mobilità nel caso di specie). Ne' è risultato parimenti beneficiario a partire dal 1° luglio 2018 - cioè decorsi tre mesi dal termine dell'indennità di mobilità ed avendo ormai già raggiunto i 63 anni di età, il requisito anagrafico chiesto per l'ape social.
Carlo avrebbe voluto chiedere l'Ape sociale dal 1° luglio 2018 sino al 1° agosto 2019 in attesa di maturare la pensione (in salvaguardia) coprendo così il periodo di vuoto reddituale corrispondente alla finestra mobile. Ma non potrà farlo. Avrà due alternative: 1) prendersi l'Ape sociale dal 1° luglio 2018 sino alla pensione di vecchiaia standard (cioè sino all'età di 67 anni più eventuali adeguamenti alla speranza di vita) abbandonando la salvaguardia pensionistica, oppure; 2) rinunciare all'Ape sociale e attendere sino 1° agosto 2019 per andare in pensione con la salvaguardia.
Nella scelta peseranno sicuramente le disponibilità economiche personali. Cioè se Carlo avrà la possibilità di restare per un anno senza stipendio e senza pensione in attesa della salvaguardia. Fortunatamente in questa situazione non si troveranno che poche centinaia di lavoratori. Nella maggior parte dei casi infatti all'età anagrafica richiesta per l'ape sociale, 63 anni, i beneficiari della salvaguardia hanno già maturato il diritto alla decorrenza della pensione. Cosicchè la facoltà di scelta concretamente può operare solo in poche specifiche situazioni. Chi avrà il diritto d'opzione sarà convocato dalla sede Inps territorialmente competente e dovrà indicare per iscritto quale dei due benefici ottenere.