Questi lavoratori, in sostanza, se alla data di entrata in vigore del decreto legge già percepiscono l'assegno di esodo fornero (ex art. 4 della legge 92/2012) oppure l'assegno straordinario di solidarietà o ai lavoratori di quelle aziende che alla predetta data abbiano già sottoscritto un accordo per l'accesso alle suddette prestazioni non potranno anticipare la pensione ove raggiungessero i requisiti pensionistici per la quota 100 prima della scadenza dell'ammortizzatore sociale.
Come noto questi strumenti consistono in una sorta di anticipo della pensione per un determinato periodo temporale prima della maturazione dei requisiti pensionistici "fornero" - di regola 4 anni per l'esodo fornero (temporaneamente aumentato a sette anni) e cinque per la solidarietà settoriale (in alcuni fondi esuberi, tuttavia, il limite dell'assistenza è stato portato a sette anni) - i cui oneri sono interamente a carico dell'azienda esodante. Quest'ultima paga al lavoratore un assegno di importo pari alla pensione maturanda e gli versa anche la contribuzione correlata, cioè la contribuzione figurativa in misura pari agli ultimi stipendi percepiti per tutto il periodo di godimento dell'assegno. Si tratta di prestazioni riconosciute generalmente da grandi imprese spesso in situazioni di eccedenza di personale o che hanno interesse a svecchiare la forza lavoro. E pertanto sono state riscoperte in questi ultimi anni di crisi industriale.
Un esempio
Si pensi al caso di Arturo, un ex-lavoratore la cui azienda gli sta pagando l'isopensione per tre anni dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta il 31 dicembre 2017. Al termine di tale periodo Arturo avrebbe acquisito, infatti, l'anzianità contributiva di 43 anni e 3 mesi necessaria al conseguimento della pensione anticipata con i requisiti vigenti al momento della sottoscrizione dell'accordo, il 1° gennaio 2021. Arturo compiendo il requisito dei 62 anni il 13 ottobre 2019 avrebbe però maturato i requisiti della cd. quota 100 prima della scadenza dell'isopensione. Avendo a tale data ampiamente superato i 38 anni di contributi. Nonostante ciò non potrà andare in pensione subito profittando delle nuove regole; l'azienda dovrà continuare a pagargli l'assegno di esodo sino al raggiungimento della data originariamente prevista per il pensionamento, il 1° Gennaio 2021. Discorso analogo vale con riferimento ai soggetti titolari dell'assegno straordinario di solidarietà. In sostanza in questi casi lo Stato non si farà carico degli oneri aggiuntivi associati all'anticipo della pensione che resteranno, di conseguenza, interamente a carico delle aziende esodanti o dei fondi esuberi.
Quota 100 e ape volontario
Il testo della bozza, invece, per ora non reca alcuna preclusione per i titolari dell'ape aziendale o dell'ape volontario a optare per il pensionamento anticipato nel caso in cui prima del raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia si maturassero i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per la quota 100. In questa circostanza, pertanto, un assicurato potrebbe andare in pensione estinguendo anticipatamente l'erogazione del prestito bancario e, quindi, ridurre gli oneri di restituzione del debito accumulato. Si tratta più di casi teorici che di situazioni concretamente verificabili dato che l'ape volontario e la sua forma aziendale non ha riscosso un grande successo, i soggetti che hanno aderito sono poche migliaia. Del resto la promessa della quota 100 non ha sicuramente aiutato la partecipazione.