Con l'entrata in vigore della legge 160/2019 potranno, pertanto, accedere alla pensione con opzione donna le lavoratrici dipendenti in possesso di 35 anni di contributi e 58 anni di età al 31 dicembre 2019; le lavoratrici autonome in possesso di 35 anni di contributi e 59 anni di età al 31 dicembre 2019. Dopo l'intervento del DL 4/2019 non si applicano ai predetti requisiti gli adeguamenti alla speranza di vita (in realtà assorbiti nel requisito anagrafico innalzato di un anno rispetto al passato). Rimane confermato il meccanismo previsto dall'articolo 12 del Dl 78/2010 come convertito con legge 122/2010 che prevede un differimento della percezione del primo rateo dell'assegno pensionistico decorsi 12 mesi (18 mesi le autonome) dopo la maturazione dei suddetti requisiti. L'opzione donna, come noto, determina l'applicazione delle regole di calcolo contributive dell'intero assegno pensionistico.
Si rammenta che per il personale del comparto scuola e AFAM che ha maturato i requisiti nel 2019 e non ha potuto presentare domanda di cessazione dal servizio nei termini previsti dal Miur lo scorso dicembre (perchè la modifica normativa è entrata in vigore solo il 1° gennaio 2020) sono riaperti i termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio sino al 29 febbraio 2020 con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico (cioè dal 1° settembre o dal 1° novembre 2020).