Frequenza di corsi universitari all'estero
La prima questione riguarda l'accertamento dello status di studente in caso di frequenza di università o istituti di istruzione superiore all’estero. Ebbene l'Inps spiega che i superstiti che frequentano corsi di livello universitario all’estero dovranno allegare alla domanda di pensione ai superstiti, unitamente alla documentazione prevista per la prestazione pensionistica richiesta: a) il certificato di iscrizione con relativa traduzione asseverata ai sensi dell’articolo 33 del D.P.R. n. 445 del 2000; b) una dichiarazione attestante il valore in Italia del percorso di studio frequentato. E' dunque a carico dello studente, a differenza di quanto indicato in un primo tempo nel messaggio inps 4413/2017, l’onere di acquisire dalle Amministrazioni e Istituzioni competenti la dichiarazione attestante il valore in Italia del percorso di studio frequentato all’estero. Tale dichiarazione, se trattasi di corsi di studio di livello universitario in Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Lisbona del 1997 sul reciproco riconoscimento dei titoli dell’istruzione superiore (per i quali trova applicazione il D.P.R. n. 189 del 2009), può essere ottenuta presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore.
In caso di frequenza di corsi di studio di livello universitario in Paesi che non hanno aderito alla Convenzione di Lisbona, l’attestato di riconoscimento in Italia del percorso di studi estero da allegare alla domanda di pensione può essere richiesto alle Università Italiane ovvero può essere comprovato in base ad accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia sul riconoscimento dei titoli di studio aventi valore legale in Italia, analogamente alla richiesta di documentazione ai fini del riscatto del titolo di studio conclusivo (messaggio n. 6208 del 22.07.2014 e circolare n. 468 del 7.09.1978).
Frequenza di scuole all’estero
Il secondo chiarimento riguarda gli studenti che frequentano un corso di studi di livello non universitario all'estero. In tal caso gli interessati devono allegare alla domanda di pensione, unitamente alla documentazione prevista per il trattamento pensionistico richiesto: a) il certificato di iscrizione con relativa traduzione asseverata ai sensi dell’articolo 33 del DPR n. 445 del 2000; b) una dichiarazione di corrispondenza in Italia del percorso di studi frequentato all’estero rilasciata dagli Uffici scolastici regionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, competenti, in via più ampia, a rilasciare l’equipollenza dei titoli di studio scolastici.
Frequenza di scuole e università in Italia
Infine l'ultimo chiarimento riguarda l'accertamento dello status di studente, con riferimento ai superstiti che studiano in Italia. In tal caso, spiega l'Inps è sufficiente un'autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000. I superstiti studenti universitari devono indicare, inoltre, l’anno di immatricolazione e la durata del corso di studio tenuto conto che l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 prevede che il trattamento pensionistico, fermo restando il limite del 26° anno di età, può essere riconosciuto limitatamente alla "durata legale" del corso. Con riferimento alle Università e agli istituti di istruzione superiore post-diploma in Italia, gli studenti possono consultare il portale Universitaly del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Documenti: Messaggio inps 4413/2017; Circolare Inps 185/2015; Messaggio inps 2866/2018