Questi soggetti, come noto, avevano conseguito con la legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) la dispensa dall'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti contributivi per la pensione anticipata sino al 31 dicembre 2020 mantenendo cioè i requisiti contributivi a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi. La dispensa scatta a condizione che sussistano almeno 30 anni di contribuzione; 7 anni di attività gravosa (in cui sono comprese 15 categorie professionali) negli ultimi 10 di attività lavorativa e di non essere titolari dell'ape sociale al momento del pensionamento. Per gli usuranti e i notturni fermo restando i 30 anni di contributi è necessario che l'attività usurante risulti svolta o per almeno metà della vita lavorativa oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa. Nei loro confronti il blocco dell'adeguamento alla speranza di vita sino al 31 dicembre 2026 previsto con il DL 4/2019 in sostanza non ha portato alcun beneficio.
Il meccanismo delle finestre
Tuttavia c'è un aspetto non considerato. Il citato Dl 4/2019 reintroduce le finestre mobili trimestrali a partire da coloro che maturano i requisiti contributivi dal 1° gennaio 2019 (con la prima uscita al 1° Aprile 2019 per chi ha i requisiti entro il 29 Gennaio 2019, data di entrata in vigore del DL 4/2019). Senza alcuna dispensa per gli addetti alle mansioni gravose od usuranti. Di conseguenza il combinato disposto delle due normative ha peggiorato leggermente il quadro previdenziale per questi soggetti che lo scorso anno avevano a fatica ottenuto la dispensa. Un esempio basta a chiarire la questione. Senza il decreto un addetto a mansioni gravose con 42 anni e 10 mesi di contributi maturati il 15 Gennaio 2019 avrebbe conseguito il primo rateo pensionistico il 1° febbraio 2019. In quanto la normativa vigente sino al 31.12.2018 non prevedeva l'applicazione di finestre mobili. Con il DL 4/2019 se è vero che il medesimo lavoratore continuerebbe a maturare il diritto a pensione il 15 Gennaio 2019 il primo rateo pensionistico maturerebbe però dal 1° aprile 2019, per via del meccanismo delle finestre mobili. Chiaramente l'effetto negativo si registra solo nel biennio 2019-2020 dato che il blocco della speranza di vita si estende sino al 2026 mentre quello previsto dalla legge 205/2017 aveva effetto solo sino al 2020. Dunque nel tempo l'effetto della finestra mobile viene assorbito dal congelamento della speranza di vita.
Per i precoci effetti comunque più favorevoli
Per i precoci addetti a mansioni gravose od usuranti la situazione è più favorevole perchè non era prevista alcuna dispensa dagli adeguamenti alla speranza di vita del requisito contributivo di 41 anni. Quindi il confronto è positivo. Questi soggetti nel 2019 avrebbero conseguito, infatti, la pensione dopo 41 anni e 5 mesi di contributi. Il DL 4/2019 gli concede uno sconto di due mesi in quanto ferma anche qui la speranza di vita in cambio di una finestra mobile trimestrale. Ad esempio un precoce che raggiunge i 41 anni di contributi il 15 Marzo 2019 avrebbe conseguito la pensione il 1° settembre 2019 (dopo 41 anni e 5 mesi di contributi); grazie al DL 4/2019 la pensione gli arriverà il 1° Luglio 2019.