Si tratta di due agevolazioni del tutto gratuite, in quanto non prevedono alcuna penalità sulla pensione, a differenza del prestito pensionistico. Dunque vanno valutate con attenzione.
Gli anticipi
Nello specifico la Legge di bilancio per il 2018 ha esteso l’accesso all’APE sociale/beneficio precoci anche ai parenti di secondo grado o agli affini entro il secondo che assistono da almeno sei mesi il soggetto convivente affetto da handicap grave di cui alla legge n. 104 del 1992 qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Lo scorso anno le due agevolazioni erano a vantaggio, invece, solo di coloro che assistevano da almeno sei mesi il coniuge, il figlio o il genitore convivente gravemente disabile.
In sostanza quindi dal 1° gennaio 2018 possono ottenere l'Ape sociale ed il pensionamento con 41 anni di contributi anche i nonni ed i nipoti; i fratelli e le sorelle; i suoceri, i generi e le nuore, nonché il coniuge e i figli dell’altro coniuge derivanti da un precedente legame; nonchè i cognati della persona affetta da grave handicap. Per tali soggetti il legislatore subordina il beneficio all’ulteriore condizione che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado (cioè il figlio o il genitore) conviventi con la persona affetta da handicap in situazione di gravità si trovino in una delle seguenti situazioni: a) abbiano compiuto i settanta anni di età; b) risultino anch'essi affetti da patologie invalidanti; c) siano deceduti o mancanti.
Il diritto all'anticipo per i parenti di secondo grado sorge, pertanto, "a scalare", in una sorta di progressione, solo nella circostanza che i parenti entro il primo grado o il coniuge versino in una delle predette condizioni a prescindere, dunque, dal fatto che questi soggetti abbiano o meno i requisiti per l'ape sociale. Similmente a quanto previsto dal legislatore per la concessione dei permessi e dei congedi retribuiti per assistere il familiare disabile.
La procedura
Per accedere ai benefici al momento della domanda di verifica delle condizioni per l’APE sociale o il pensionamento con 41 anni di contributi il richiedente dovrà dichiarare che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona con disabilità, alla quale è riconosciuto un handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 si trovino in una delle descritte situazioni (compimento dei settant’anni d’età, patologie invalidanti, decesso, assenza).
In particolare per quanto riguarda il compimento dei settant’anni di età del coniuge/unito civilmente o parente di primo grado, basterà che quest'ultimo abbia compiuto l'età di 70 anni al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale/beneficio precoci.
Per quanto concerne l’individuazione delle patologie invalidanti, in presenza delle quali la domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale/precoci può essere presentata anche da parenti di 2° grado o affini entro il 2° grado, l'Inps ha indicato che occorrerà fare riferimento alle patologie a carattere permanente che attualmente consentono al lavoratore dipendente di fruire del congedo per gravi motivi familiari di cui all'articolo 4, co. 2 della legge 53/2000. Si tratta cioè delle: 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
In tale caso il richiedente dovrà allegare, in busta chiusa, indirizzata all’ Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale (cfr. la circolare Inps 32 del 2012, paragrafo 3.1).
Con riferimento ai soggetti mancanti o deceduti vi rientrano sia le condizioni assenza naturale sia giuridica del coniuge o del figlio (es. l'assistito è celibe/nubile o non ha figli, il coniuge è già deceduto, separato legalmente o divorziato, o, in caso di scomparsa, ha ottenuto la dichiarazione di scomparsa o di morte presunta da parte del Tribunale).
Anche per i parenti di secondo grado e gli affini entro il secondo grado, lo status di soggetto che assiste e convive da almeno sei mesi con il disabile assistito deve sussistere al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale/beneficio precoci (senza possibilità che gli stessi siano valutati in via prospettica entro la fine dell’anno) e deve permanere fino all’accesso al beneficio.
I benefici dal 2018
Si rammenta che i benefici per questi soggetti consistono nella possibilità di ottenere l'Ape sociale (cioè un reddito ponte erogato dall'Inps sino alla pensione di vecchiaia) a condizione di avere 63 anni e 30 anni di contributi o nella possibilità di andare in pensione anticipata con 41 anni di contributi se ci sono almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. Se il richiedente l'Ape sociale è una donna il requisito contributivo dei 30 anni può essere abbassato di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni.