Pensione Anticipata, Le regole per i parenti di secondo grado che assistono i disabili

Valerio Damiani Venerdì, 09 Marzo 2018
I cittadini che assistono familiari con gravi disabilità dovranno fare attenzione alle condizioni e alla documentazione da produrre per accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi o all'Ape sociale dai 63 anni.
  Dal 1° gennaio 2018 il legislatore ha esteso leggermente le platee dei soggetti che assistono familiari con gravi disabilità destinatarie degli anticipi pensionistici. Parliamo dell'Ape sociale, conseguibile dai 63 anni unitamente ad almeno 30 anni di contributi, della pensione anticipata con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica se risultano svolti almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. 

Si tratta di due agevolazioni del tutto gratuite, in quanto non prevedono alcuna penalità sulla pensione, a differenza del prestito pensionistico. Dunque vanno valutate con attenzione.

Gli anticipi

Nello specifico la Legge di bilancio per il 2018 ha esteso l’accesso all’APE sociale/beneficio precoci anche ai parenti di secondo grado o agli affini entro il secondo che assistono da almeno sei mesi il soggetto convivente affetto da handicap grave di cui alla legge n. 104 del 1992 qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Lo scorso anno le due agevolazioni erano a vantaggio, invece, solo di coloro che assistevano da almeno sei mesi il coniuge, il figlio o il genitore convivente gravemente disabile.

In sostanza quindi dal 1° gennaio 2018 possono ottenere l'Ape sociale ed il pensionamento con 41 anni di contributi anche i nonni ed i nipoti; i fratelli e le sorelle; i suoceri, i generi e le nuore, nonché il coniuge e i figli dell’altro coniuge derivanti da un precedente legame; nonchè i cognati della persona affetta da grave handicap. Per tali soggetti il legislatore subordina il beneficio all’ulteriore condizione che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado (cioè il figlio o il genitore) conviventi con la persona affetta da handicap in situazione di gravità si trovino in una delle seguenti situazioni: a) abbiano compiuto i settanta anni di età; b) risultino anch'essi affetti da patologie invalidanti; c) siano deceduti o mancanti.

Il diritto all'anticipo per i parenti di secondo grado sorge, pertanto, "a scalare", in una sorta di progressione, solo nella circostanza che i parenti entro il primo grado o il coniuge versino in una delle predette condizioni a prescindere, dunque, dal fatto che questi soggetti abbiano o meno i requisiti per l'ape sociale. Similmente a quanto previsto dal legislatore per la concessione dei permessi e dei congedi retribuiti per assistere il familiare disabile.

La procedura

Per accedere ai benefici al momento della domanda di verifica delle condizioni per l’APE sociale o il pensionamento con 41 anni di contributi il richiedente dovrà dichiarare che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona con disabilità, alla quale è riconosciuto un handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 si trovino in una delle descritte situazioni (compimento dei settant’anni d’età, patologie invalidanti, decesso, assenza).

In particolare per quanto riguarda il compimento dei settant’anni di età del coniuge/unito civilmente o parente di primo grado, basterà che quest'ultimo abbia compiuto l'età di 70 anni al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale/beneficio precoci.

Per quanto concerne l’individuazione delle patologie invalidanti, in presenza delle quali la domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale/precoci può essere presentata anche da parenti di 2° grado o affini entro il 2° grado, l'Inps ha indicato che occorrerà fare riferimento alle patologie a carattere permanente che attualmente consentono al lavoratore dipendente di fruire del congedo per gravi motivi familiari di cui all'articolo 4, co. 2 della legge 53/2000. Si tratta cioè delle: 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

In tale caso il richiedente dovrà allegare, in busta chiusa, indirizzata all’ Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale (cfr. la circolare Inps 32 del 2012, paragrafo 3.1).

Con riferimento ai soggetti mancanti o deceduti vi rientrano sia le condizioni assenza naturale sia giuridica del coniuge o del figlio (es. l'assistito è celibe/nubile o non ha figli, il coniuge è già deceduto, separato legalmente o divorziato, o, in caso di scomparsa, ha ottenuto la dichiarazione di scomparsa o di morte presunta da parte del Tribunale).   

Anche per i parenti di secondo grado e gli affini entro il secondo grado, lo status di soggetto che assiste e convive da almeno sei mesi con il disabile assistito deve sussistere al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale/beneficio precoci (senza possibilità che gli stessi siano valutati in via prospettica entro la fine dell’anno) e deve permanere fino all’accesso al beneficio.

I benefici dal 2018

Si rammenta che i benefici per questi soggetti consistono nella possibilità di ottenere l'Ape sociale (cioè un reddito ponte erogato dall'Inps sino alla pensione di vecchiaia) a condizione di avere 63 anni e 30 anni di contributi o nella possibilità di andare in pensione anticipata con 41 anni di contributi se ci sono almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. Se il richiedente l'Ape sociale è una donna il requisito contributivo dei 30 anni può essere abbassato di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni.



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