Il fondo di solidarietà del settore credito potrà erogare l'assegno straordinario di solidarietà per una durata di sette anni (anziché cinque) per le cessazioni intervenute nel 2022. Lo stabilisce il decreto del ministero del Lavoro 22 giugno 2022 (G.U. n. 182 del 5 Agosto 2022) concertato con quello dell’Economia che recepisce una modifica contenuta nel cd. decreto legge «milleproroghe» (dl n. 228/2021).
Fondo Credito
Come noto il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge n. 59 del 2016 ha previsto che, limitatamente agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'assegno straordinario di solidarietà riconosciuto dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito (D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014 come modificato dal D.I. n. 99789 del 26 luglio 2017) possa essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. In deroga cioè al requisito ordinario secondo cui la durata sia limitata ad un massimo di cinque anni.
L'articolo 3, co. 5-undecies inserito nel corso della conversione in legge del dl n. 228/2021 rinnova la deroga per il solo 2022. In sostanza le aziende del settore creditizio, nell'ambito dei piani di agevolazione all'esodo, potranno utilizzare l'assegno straordinario per il sostegno al reddito per un periodo di sette anni per prepensionare la forza di lavoro più anziana. L'agevolazione riguarderà le cessazioni entro il 30 novembre 2022 (ultimo ingresso nel fondo 1° dicembre 2022) del personale che matura la pensione anticipata o la pensione di vecchiaia (sono escluse altre prestazioni pensionistiche, tipo opzione donna, «quota 100», «quota 102») entro i sette anni successivi all'ingresso nel fondo stesso.
Nelle prossime settimane è attesa dall’Inps la circolare attuativa della misura.