Nessuna penalità occulta per chi aderisce alla «Quota 103» avendo maturato un assegno superiore a 2.840€ lordi al mese. All’età di 67 anni, infatti, il pensionato riceverà comunque l’importo della pensione piena, perequata sin dalla decorrenza come se il tetto non avesse mai trovato applicazione. E' quanto, in sintesi, certifica l'INPS nella Circolare n. 27/2023 nella quale illustra la novella introdotta dall'articolo 1, co. 283 e 284 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Pensione «Quota 103»
Si tratta sostanzialmente di un nuovo canale di accesso alla pensione riservato a tutti i lavoratori (dipendenti, anche del pubblico impiego, autonomi, parasubordinati) iscritti a forme di previdenza pubbliche obbligatorie (cioè l’Inps) in possesso di:
- 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2022;
- 62 anni e 41 anni di contributi maturati tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023.
E’ escluso solo il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (per i quali, come noto, si applicano requisiti pensionistici diversi).
Finestra mobile
La prestazione è assistita da un meccanismo di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico (cd. «finestra mobile»). Per i dipendenti e i lavoratori autonomi del settore privato l’attesa è di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti; per gli impiegati delle pubbliche amministrazioni l’attesa è di 6 mesi dal perfezionamento dei predetti requisiti.
Se i requisiti sono raggiunti entro il 31 dicembre 2022 la finestra mobile si apre il 1° aprile 2023 per il settore privato; il 1° agosto 2023 per il settore pubblico. Nel settore scolastico, invece, la finestra coincide sempre con l'inizio dell'anno scolastico (1° settembre 2023). Ciò vale sia se i requisiti sono raggiunti entro il 31 dicembre 2022 o entro il 31 dicembre 2023 (la domanda di cessazione si doveva presentare entro il 28 febbraio 2023).
Tetto all’importo
Anche se il meccanismo di calcolo dell’assegno non subisce penalizzazioni l’importo della pensione «Quota 103» non può eccedere il valore di cinque volte il trattamento minimo Inps stabilito per ciascun anno sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia. Cioè sino a 67 anni salvo ulteriori adeguamenti che potrebbero scattare nel biennio 2025-2027. E’, quindi, un tetto mobile aggiornato ogni anno con l’inflazione. Nel 2023 siccome il TM è pari a 567,94€ il tetto è di 2.839,70€ lordi mensili.
Il meccanismo opera nel seguente modo:
- se la pensione a calcolo è inferiore a 5 volte il TM sia nell’anno di decorrenza che negli anni successivi durante i quali, come noto, la rendita viene adeguata all’inflazione il tetto non scatta mai (ed il pensionato non subisce alcuna riduzione);
- se la pensione a calcolo è inferiore a 5 volte il TM nell’anno di decorrenza ma negli anni successivi, per effetto delle operazioni di rivalutazione, la rendita splafona le 5 volte il TM l’Inps porrà in pagamento, a decorrere dall’anno in cui la pensione supera il predetto valore, l’importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile;
- se la pensione a calcolo è superiore a 5 volte il TM dall’anno di decorrenza il tetto massimo erogabile verrà applicato sin dalla decorrenza.
A decorrere dal compimento dei 67 anni l’Inps corrisponderà la pensione lorda mensile piena, maturata all’esito delle rivalutazioni applicate nel tempo, come se il tetto non avesse mai operato. Non si tratta, quindi, di una riliquidazione della pensione (con nuovi parametri e coefficienti).
Cumulo
Essendo una evoluzione della già nota «Quota 100» sono richiamate per intero le relative caratteristiche e condizioni. In particolare chi opta per «Quota 103» incorre sino al compimento del 67° anno di età nel divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000€ annui) ed è soggetto ai medesimi obblighi dichiarativi.
Contribuzione utile
Ai fini del raggiungimento dei 41 anni di contributi è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa), fermo restando, per i dipendenti del settore privato, il possesso di almeno 35 anni di contribuzione ad esclusione dei periodi di disoccupazione e malattia. E' possibile, inoltre, cumulare gratuitamente tutti i periodi contributivi presenti nelle gestioni INPS (es. settore pubblico, gestione separata) con la sola eccezione delle casse professionali.
Nel silenzio dell’Inps, conformemente a quanto già precisato dall’ente previdenziale in occasione della «Quota 100», si ritiene che la prestazione possa essere utilizzata anche dai soggetti che optano per il calcolo contributivo della pensione (art. 1. co. 23 della legge n. 335/1995) ancorché l’opzione sia finalizzata al fine di riscattare la laurea con i cd. «criteri light».
Cristallizzazione
Chi raggiunge i requisiti (62+41) entro il 31 dicembre 2023 mantiene il diritto a poter andare in pensione in un qualsiasi momento successivo (ad esempio nel 2024 o nel 2025), il diritto a pensione resta cristallizzato.
Accompagnamento alla pensione
E’ possibile finalizzare gli assegni straordinari di solidarietà alla maturazione della «Quota 103». La facoltà è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione (cd. staffetta intergenerazionale).
L'Inps spiega che, in tal caso, l'assegno copre anche il periodo di finestra mobile (3 mesi) per garantire il sostegno economico senza soluzione di continuità; la contribuzione correlata, invece, è versata sino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario, pertanto, non può essere erogato oltre il 31 marzo 2024.
TFS/TFR
Per i lavoratori del pubblico impiego rimane il meccanismo di differimento dei termini di pagamento TFS/TFR. I termini non decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro (come di regola accade) ma dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti:
- 12 mesi dal raggiungimento dall'età per la pensione di vecchiaia: 67 anni;
- 24 mesi dal raggiungimento del diritto (teorico perché in realtà il rapporto di lavoro cessa) alla pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini).
Qualora nel corso dei 24 mesi, si raggiunge l'età di 67 anni, il periodo di attesa ai fini del pagamento del TFS/TFR potrebbe contrarsi a 12 mesi a partire da tale ultimo evento, qualora questo intervallo di tempo sia più favorevole rispetto al tempo di attesa residuo.
Questa dilazione resta parzialmente compensata dalla possibilità di chiedere un prestito bancario a condizioni agevolate per un importo sino a 45 mila euro (qui i dettagli).
Documenti: Circolare Inps n. 27/2023