La pensione supplementare spetta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa fermo restando che l'assicurato abbia raggiunto l'età pensionabile prevista alla data della domanda. Pertanto, la circostanza che il pensionato maturi il requisito anagrafico previsto per l'accesso alla prestazione successivamente alla domanda, è irrilevante ed il pensionato è tenuto alla presentazione di una nuova domanda.
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29362 del 21 ottobre 2021 con la quale ha respinto il ricorso di un pensionato titolare di una pensione di anzianita' nell'assicurazione generale obbligatoria che nel 2008 aveva chiesto la liquidazione di una prestazione supplementare a carico della gestione separata prima del compimento dell'età di vecchiaia vigente all'epoca (65 anni).
Pensione supplementare
Come noto la regola generale vuole che il diritto alla pensione supplementare sia subordinato alla condizione che l'assicurato abbia, alla data della domanda amministrativa, l'età stabilita per la pensione di vecchiaia prevista per l'AGO (65 anni sino al 2011, 66 anni dal 2012 con i progressivi adeguamenti alla speranza di vita che hanno portato il requisito a 67 anni dal 2019 ad oggi) e che la pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. E' irrilevante il fatto che l'assicurato abbia maturato l'età pensionabile prima della domanda amministrativa (si veda qui per dettagli).
Non conta la salvaguardia
Con la sentenza la Corte di Cassazione precisa due aspetti ulteriori. In primo luogo conferma la regola ancorché l'assicurato abbia beneficiato della salvaguardia di cui all'articolo 3 della legge n. 243/2004 secondo cui, tra l'altro, chi ha maturato 57 anni di età entro il 31 dicembre 2007 mantiene il diritto all'accesso alla pensione di vecchiaia con tali requisiti.
A tal riguardo la Corte spiega che, operando tale norma testualmente «ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità» e costituendo un'eccezione alla regola generale, non può estendersi ad altre fattispecie tra cui, in particolare, la pensione supplementare. Nel caso specie, pertanto, l'assicurato non ha diritto alla prestazione dai 57 anni ma dai 65 anni (l'età pensionabile applicabile ratione temporis alla data della domanda).
L'eta' pensionabile al momento della domanda
In secondo luogo la Corte chiarisce che «il requisito costitutivo dell'età anagrafica per la pensione supplementare dev'essere perfezionato al momento della domanda amministrativa, restando privo di qualsivoglia rilevanza il compimento dell'età anagrafica in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa».
In tale ipotesi, infatti, il requisito anagrafico si perfezionerebbe solo nel corso del procedimento amministrativo e la decorrenza si avrebbe in un momento diverso rispetto al primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa. Secondo la Corte, pertanto, in questo caso l'assicurato è tenuto alla presentazione di una nuova domanda essendo irrilevante la circostanza che l'età anagrafica (65 anni) sia stata raggiunta successivamente alla prima domanda, respinta dall'INPS.