La questione
La vicenda verteva circa la mancata concessione da parte dell'Inps della pensione supplementare a carico della gestione separata in favore di un pensionato già titolare di pensione di anzianità. La domanda era stata presentata nel 2009 all'indomani della legge 247/07 che, come noto, aveva innalzato l'età pensionabile a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne ed introdotto un regime di differimento tra la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi e l'erogazione del primo rateo di pensione (cd. regime delle finestre). Il pensionato pretendeva dal canto suo che la prestazione supplementare gli fosse riconosciuta dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda senza l'applicazione del regime peggiorativo di cui alla citata legge 247, ritenendo che nel caso di specie si fossero cristallizzati i requisiti vigenti al momento dell'attribuzione della pensione principale.
La decisione
I giudici della Cassazione ribadiscono, invece, il principio opposto, già ampiamente affermato dalla stessa Corte di legittimità in passato, secondo il quale la pensione supplementare è una prestazione del tutto autonoma rispetto a quella principale. Da ciò discende che il regime dell'età pensionabile dev'essere individuato con riferimento non alla data in cui si sono verificati i requisiti per l'accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, così impedendo che il diritto possa ritenersi "cristallizzato" in epoca precedente. Il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia, spiegano i giudici, si perfeziona infatti solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo dal primo giorno del mese successivo ad essa, ed è regolato dalla normativa in vigore al momento di tale suo perfezionamento.
La Corte ha accolto, pertanto, l'interpretazione dell'Inps secondo la quale per la pensione supplementare di vecchiaia si applica il regime dell'età pensionabile e quello di accesso attraverso le finestre vigenti nel momento in cui la prestazione viene richiesta, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla relativa liquidazione.