Via libera dell’Inps all’anticipo del conguaglio sulla rivalutazione delle pensioni nell’anno 2022. A novembre i pensionati troveranno l’aumento dello 0,2% che colma la differenza tra l’indice ISTAT provvisoriamente applicato dal 1° gennaio 2022 (+1,7%) e quello definitivo (+1,9%). I chiarimenti li fornisce l’Inps nella Circolare n. 120/2022 pubblicata ieri ad illustrazione della novella contenuta nel cd. «decreto aiuti bis».
Due misure contro l'inflazione
L’articolo 21 del dl n. 115/2022 convertito con legge n. 142/2022 ha introdotto due misure a sostegno del potere d’acquisto dei pensionati:
- Un anticipo della rivalutazione delle pensioni in misura pari al 2% a partire dal 1° ottobre 2022 se il trattamento complessivo non supera i 2.692€ lordi al mese (ai valori di settembre 2022);
- L’anticipo del conguaglio dello 0,2% al 1° novembre 2022 (anziché dal 1° gennaio 2023) perché l’inflazione definitiva nel 2021 è risultata pari a + 1,9% anziché dello 1,7% provvisoriamente applicato dall’Inps per il 2022.
L’Istituto ha già fornito chiarimenti in merito alla prima misura con la Circolare n. 114/2022 un paio di settimane fa. Ora spiega gli effetti del secondo intervento, cioè il conguaglio dello 0,2%.
Il primo aspetto da sottolineare è che beneficeranno dell’incremento tutte le pensioni, anche quelle di importo lordo superiore a 2.692€ al settembre 2022 che non hanno goduto della rivalutazione straordinaria del 2%. Si tratta, del resto, di denari che sarebbero stati incassati a gennaio 2023 per effetto delle normali operazioni di rinnovo e che il dl n. 115/2022 anticipa di due mesi. Per cui spettano a tutti i pensionati, a prescindere dall’importo della pensione.
Modalità
L’incremento, si badi, si applica sull’importo lordo del trattamento pensionistico goduto a dicembre 2021 (in quanto la rivalutazione si riferisce all’incremento da corrispondere nel 2022 per recuperare l’inflazione dell’anno precedente). E si applica scontando le aliquote di rivalutazione vigenti quest’anno: 100% dell’inflazione (cioè 1,9%) per i trattamenti localizzati entro le 4 volte il trattamento minimo Inps al dicembre 2021 (515,58€), cioè entro i 2.062,32€ lordi al mese; 90% dell’inflazione (cioè 1,71%) per i trattamenti localizzati tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo Inps (cioè tra 2.062,33€ e 2.577,90€); 75% dell’inflazione (cioè 1,425%) per i trattamenti superiori a 5 volte il minimo Inps (cioè superiori a 2.577,90€). Di conseguenza il trattamento minimo per il 2022 sarà pari a 525,38€. Per le vittime del terrorismo la rivalutazione sarà secca e pari all’1,9% (vige una disciplina speciale).
Le pensioni saranno adeguate a partire dalla mensilità di novembre 2022 con corresponsione degli arretrati maturati nei primi 10 mesi dell’anno. Gli aumenti, come detto, valgono per tutte le pensioni e si sommeranno, ove corrisposto, all’adeguamento di ottobre con la «prima» rivalutazione. In tabella gli effetti delle due misure previste dal dl n. 115/2022.
Trattamenti esclusi
Nessun conguaglio verrà riconosciuto ai titolari di prestazioni non pensionistiche: ape sociale, assegni straordinari di sostegno al reddito, isopensione, indennità mensile (erogata con la stipula del cd. contratto di espansione). Queste prestazioni, infatti, non godono per legge di alcuna rivalutazione e, pertanto, restano ferme negli importi corrisposti alla loro decorrenza.
Trattamenti assistenziali
Il conguaglio riguarderà anche tutte le prestazioni assistenziali. In particolare la pensione di inabilità civile (invalidi totali) e l’assegno mensile (invalidi parziali) salirà da 291,98€ a 292,55€ al mese e l’assegno sociale sarà adeguato da 468,11€ a 469,03€ al mese, cifre al netto della rivalutazione transitoria del 2% che alcuni trattamenti già hanno visto da ottobre.
Documenti: Circolare Inps 120/2022